Prova per presunzioni tra analisi degli indizi e sintesi complessiva (Cass. civ. Sez. V n. 21508 del 26.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prova per presunzioni, il giudice è tenuto a seguire un procedimento in due momenti valutativi: dapprima una valutazione analitica degli elementi indiziari, per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che presentino una positività, anche solo potenziale, di efficacia probatoria; poi una valutazione complessiva dei medesimi elementi, per accertare se siano concordanti e se la loro combinazione valga a fornire una valida prova presuntiva. È pertanto censurabile in sede di legittimità la decisione che si limiti a negare valore indiziario agli elementi acquisiti senza verificare se, valutati nella loro sintesi, essi non fossero in grado di acquisirlo, rafforzandosi vicendevolmente. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta invece circoscritto al rispetto del «minimo costituzionale» ex art. 111, comma 6, Cost., non essendo più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione.
Il Fatto
Nei confronti di una società esercente attività di intermediario nei trasporti e autotrasporti per conto terzi, l’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010, contestando costi non documentati, costi non di competenza e costi relativi a operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti, con recupero di maggiori imposte e irrogazione di sanzione amministrativa.
La contribuente impugnava l’atto; la CTP lo annullava parzialmente, confermandolo nel resto. La CTR del Veneto accoglieva l’appello della società e annullava integralmente l’avviso. L’Agenzia ricorreva per cassazione con sei motivi; la contribuente resisteva proponendo ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso principale vengono esaminati congiuntamente per intima connessione e accolti. La Corte richiama il principio nomofilattico secondo cui, in tema di prova per presunzioni, il giudice deve rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico della selezione delle risultanze e del proprio convincimento, articolando il procedimento in due momenti: valutazione analitica degli indizi e successiva valutazione complessiva degli stessi.
Il giudice d’appello, invece, ha trascurato l’esame analitico degli elementi dedotti dall’Amministrazione e ha tralasciato di apprezzarne l’incidenza in un quadro di sintesi, ponendosi in contrasto con il principio affermato da questa Corte (Cass. n. 5374 del 2017; Cass. n. 9059 del 2018; Cass. n. 27410 del 2019).
Quanto al quarto motivo, la CTR ha preteso di desumere l’effettività delle operazioni da quattro elementi, tutti privi di reale consistenza probatoria: l’esistenza del contratto, dato neutro perché non dimostra l’adempimento delle obbligazioni; non meglio precisate dichiarazioni rese in sede investigativa, di cui non emerge il contenuto; prospetti riepilogativi di formazione unilaterale; un’archiviazione in sede penale solo approssimativamente evocata.
Il quinto motivo è infondato: la sentenza d’appello lascia cogliere la propria ratio decidendi. Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che è violato solo in caso di motivazione totalmente mancante o meramente apparente, di contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o di motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile (Cass. n. 7090 del 2022; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017). Nella specie la soglia non è infranta.
I due motivi di ricorso incidentale sono dichiarati inammissibili: la parte vittoriosa in merito non può sollevare in cassazione questioni rimaste assorbite, potendo riproporle davanti al giudice di rinvio in caso di accoglimento del ricorso principale (Cass. n. 3796 del 2008). La sentenza è cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto.
Nota della Redazione
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