Motivazione apparente e riferimento a fattispecie estranea: nullità della sentenza (Cass. civ. Sez. V n. 9120 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione dell’obbligo costituzionalmente imposto dall’art. 111, comma 6, Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., omette di illustrare l’iter logico seguito e di chiarire su quali prove abbia fondato il convincimento. Integra tale vizio, con conseguente nullità della pronuncia, la sentenza di appello che argomenti su temi e questioni del tutto eterogenei rispetto alle censure proposte e mai entrati nel thema decidendum, facendo riferimento a una fattispecie e a un soggetto diversi da quelli del giudizio. La nullità travolge anche il capo accessorio sulle spese, liquidate a favore di una parte che non si era costituita.
Il Fatto
Una società contribuente impugna un atto di recupero del credito con cui l’amministrazione finanziaria contesta l’utilizzo di crediti IVA inesistenti, veicolati attraverso un contratto di accollo fiscale e compensazioni eseguite tramite deleghe di pagamento. Nel giudizio di primo grado il ricorso viene accolto, con rideterminazione delle sanzioni. L’amministrazione appella.
La CGT2 della Lombardia rigetta l’appello e conferma integralmente la decisione di primo grado. L’Agenzia delle Entrate ricorre allora in cassazione, lamentando che la sentenza di secondo grado sia sorretta da motivazione apparente, perché costruita su questioni estranee all’oggetto della lite. La parte intimata non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., dell’art. 132, comma 2, n. 3, cod. proc. civ. e dell’art. 36, primo comma, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. La ricorrente sostiene che la pronuncia impugnata sia totalmente estranea al thema decidendum.
La Corte ricostruisce la materia effettivamente controversa: un atto di recupero del credito con cui si contestavano indebite compensazioni, inizialmente pari a Euro 150.026,21 e poi ridotte a Euro 78.342,96 per effetto di un’autotutela parziale legata agli importi già recuperati in sede di liquidazione ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973. L’ufficio contestava sia la non coincidenza soggettiva delle posizioni creditorie e debitorie, sia l’inesistenza dei crediti IVA vantati dall’accollante. L’atto era stato confermato in primo grado, con riduzione delle sanzioni.
Il giudice di appello, invece, affronta temi del tutto eterogenei: discute del raddoppio dei termini di accertamento, richiama un avviso di accertamento con numero diverso dall’atto impugnato e riferisce di una comunicazione di notizia di reato riguardante un soggetto estraneo al giudizio. Nessuna di tali questioni era stata oggetto di censura e nessuna era entrata nel thema decidendum.
La Corte richiama il proprio costante orientamento, ribadito dalla pronuncia Cass., 05.04.2023, n. 9422: il vizio di motivazione meramente apparente ricorre quando il giudice omette di illustrare l’iter logico seguito per giungere alla decisione assunta, non chiarendo su quali prove abbia fondato il convincimento e in base a quali argomentazioni sia pervenuto alla propria determinazione.
Nel caso concreto, la palese eterogeneità delle argomentazioni rispetto ai motivi di appello e i riferimenti a una fattispecie del tutto diversa comportano la nullità della sentenza. Assume rilievo autonomo anche la condanna alle spese in favore di una parte non costituita. Il ricorso è quindi accolto, con cassazione con rinvio alla CGT2 della Lombardia, in diversa composizione, cui è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.