L’esenzione per gli enti territoriali non si estende alle società in house e l’insegna è mezzo pubblicitario (Cass. civ. Sez. 5 n. 15539 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le norme che introducono esenzioni o agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e non ammettono interpretazioni analogiche o estensive, con la conseguenza che i benefici non possono essere estesi oltre l’ambito di applicazione rigorosamente identificato dalla definizione normativa. Pertanto, una società in house, pur se integralmente partecipata da enti pubblici e concessionaria di un servizio pubblico, mantiene la natura di soggetto di diritto privato e non può essere assimilata a un ente territoriale ai fini dell’esenzione prevista dall’art. 17, lett. g), d.lgs. n. 507/1993. L’insegna di esercizio è espressamente disciplinata come mezzo pubblicitario dagli artt. 12 e 17 d.lgs. n. 507/1993, con la conseguenza che la sua esposizione è soggetta all’imposta comunale sulla pubblicità, salve le specifiche condizioni di esenzione, e che l’esclusione della natura pubblicitaria richiede un accertamento fattuale sulla sua obiettiva idoneità a promuovere la domanda di beni o servizi o a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.
Il Fatto
La società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità per conto di un Comune notificava due avvisi di accertamento per gli anni 2018 e 2019 al gestore unico del servizio idrico integrato regionale, per la diffusione di messaggi pubblicitari mediante una targa apposta all’ingresso della sede e adesivi applicati su automezzi recanti la denominazione sociale e un numero verde destinato all’utenza.
Il contribuente impugnava gli avvisi e, dopo il rigetto in primo grado, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado accoglieva l’appello, escludendo la natura pubblicitaria delle comunicazioni e ritenendo applicabile l’esenzione per la pubblicità riferibile agli enti territoriali. Il concessionario ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente, rilevando che i due motivi censuravano separatamente le due distinte rationes decidendi della sentenza impugnata.
Con riferimento al primo motivo, relativo all’applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 17, lett. g), d.lgs. n. 507/1993, la Corte ha accolto la censura del concessionario. Ha affermato che il gestore del servizio idrico, pur essendo una società in house integralmente partecipata da enti pubblici, è soggettivamente una società per azioni e non può essere considerata un ente pubblico territoriale. Il richiamo all’esenzione da parte del giudice di merito ha quindi integrato un’interpretazione analogica di una norma di carattere eccezionale, preclusa dal criterio di stretta interpretazione. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui le norme agevolative non ammettono interpretazioni analogiche o estensive.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto erronea in diritto l’affermazione del giudice di gravame secondo cui la targa non costituirebbe un mezzo pubblicitario. Ha precisato che l’insegna di esercizio è espressamente richiamata come mezzo pubblicitario dall’art. 12 d.lgs. n. 507/1993 e che l’art. 17, comma 1-bis, ne prevede l’esenzione solo a specifiche condizioni. Ha inoltre richiamato il principio per cui l’uso del segno distintivo dell’impresa non è escluso dalle forme pubblicitarie imponibili quando, per luogo, caratteristiche o modalità d’uso, risulti obiettivamente idoneo a far conoscere a un numero indeterminato di utenti il nome o l’attività dell’impresa e non abbia una mera finalità distintiva. La Corte ha quindi censurato la sentenza per non aver svolto alcun accertamento fattuale sulla funzione obiettiva dei messaggi, demandando al giudice del rinvio la verifica della fattispecie alla luce del principio enunciato e delle condizioni di esenzione per gli avvisi al pubblico di cui all’art. 17, comma 1, lett. b).
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Nota della Redazione
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