Omessa statuizione sulle spese di lite e obbligo officioso del giudice tributario (Cass. civ. Sez. V n. 21510 del 26.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario il giudice ha l’obbligo officioso di provvedere sulle spese di lite, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, in linea con la previsione generale dell’art. 91, primo comma, cod. proc. civ.. La compensazione delle spese è consentita solo esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee. L’omessa statuizione sulle spese integra violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità, e lede il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di cui agli artt. 24 e 111 Cost., in correlazione con l’art. 112 cod. proc. civ..
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto cartelle di pagamento emesse da una Regione per crediti di natura tributaria di modesta entità. L’opposizione della ricorrente si fondava sull’omessa notifica delle cartelle e sulla prescrizione. Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso per mancata prova circa la notifica.
La ricorrente ha proposto appello limitatamente al regolamento delle spese. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha accolto l’impugnativa quanto alla liquidazione, ritenendo la somma fissata in primo grado inferiore ai parametri di legge, ma ha omesso di provvedere sulle spese del grado, sul rilievo della mancata costituzione della Regione. Avverso tale pronuncia la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte ha verificato la tempestività della notifica del ricorso. La sentenza impugnata, depositata il 10 marzo 2023 e non notificata, è stata consegnata e accettata a mezzo pec il 31.3.2023, nel rispetto del termine semestrale dell’art. 327, primo comma, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Nel merito, i due motivi — formulati per violazione di legge e per omessa pronuncia ex art. 360, primo comma, num. 3 e num. 4, cod. proc. civ. — sono stati trattati congiuntamente perché entrambi incentrati sull’omessa regolamentazione delle spese. La Corte ha osservato che l’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 impone la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese, da liquidare con la sentenza, in conformità all’art. 91, primo comma, cod. proc. civ.
La sentenza impugnata, pertanto, non ha statuito sulla domanda di condanna alla rifusione delle spese del gravame, con violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Il giudice di appello ha omesso la liquidazione sul rilievo, giudicato incongruo in relazione all’esito del giudizio, secondo cui per la mancata costituzione della Regione nulla si disponeva per le spese del grado.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la compensazione delle spese, ex art. 15, commi 1 e 2, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015, è ammessa solo esplicitando in motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la giustificano, non illogiche né erronee, altrimenti configurandosi un vizio denunciabile in legittimità (Cass., 15 aprile 2025, n. 9878; Cass., 8 aprile 2024, n. 9312).
Ha inoltre ribadito che l’omessa statuizione sulle spese lede il diritto costituzionale a una tutela giurisdizionale effettiva e completa (artt. 24 e 111 Cost.). Gli artt. 91-98 cod. proc. civ., stabilendo un obbligo officioso del giudice, hanno natura inderogabile ed esprimono il principio della corrispondenza necessaria tra domande delle parti e statuizioni giudiziali (Cass., Sez. 6-1, ordinanza n. 651/2022; Cass., Sez. 3, n. 9263/2017). Il ricorso è stato quindi accolto, con cassazione e rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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