Riesame cautelare, ricorso inammissibile se chiede rivalutazione delle intercettazioni (Cass. pen. Sez. II n. 32148 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame è inammissibile quando sollecita una rivalutazione del contenuto delle intercettazioni senza indicare vizi logici manifesti e decisivi del percorso motivazionale e senza allegare discrasie decisive tra prove raccolte e prove valutate. Il controllo di legittimità non può sostituire la valutazione del giudice di merito, ma verifica la tenuta logica e la completezza della motivazione. È irrilevante, ai fini della sussistenza dei gravi indizi, la circostanza dedotta a sostegno dell’estraneità quando il percorso motivazionale non si fonda su di essa, ma sul contenuto delle intercettazioni e delle videoriprese. La deduzione di un fatto asserito ma privo di allegazione integra violazione del principio di autosufficienza del ricorso. All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese del procedimento e il versamento in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Palermo ha respinto l’istanza proposta contro l’ordinanza che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere a un indagato in relazione al reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Avverso tale ordinanza il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione.
Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che dagli elementi raccolti sarebbe emerso soltanto che il ricorrente era stato informato della vicenda, e non che vi avesse avuto un ruolo. Si allega che l’incontro presso un esercizio commerciale sarebbe stato erroneamente valutato come confermativo del concorso, perché quel locale non sarebbe stato gestito dalla compagna dell’indagato.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché propone motivi non consentiti. Il ricorrente, infatti, insta per la rivalutazione dei contenuti delle intercettazioni senza indicare vizi logici manifesti e decisivi del percorso motivazionale posto a sostegno del rigetto dell’istanza di riesame e senza allegare discrasie decisive tra prove raccolte e prove valutate.
Il Collegio rileva che, contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale ha effettuato una persuasiva ed accurata valutazione delle prove raccolte, ritenendo che il ricorrente avesse avuto un ruolo di indiscusso protagonismo nella vicenda estorsiva, essendo il mandante della richiesta illecita avanzata da altri soggetti.
Quanto alla circostanza relativa alla gestione del locale, la Corte la ritiene irrilevante. Il percorso motivazionale tracciato non è fondato su quel dato, ma sul contenuto delle intercettazioni e delle videoriprese, come risulta dal richiamo all’ordinanza impugnata. La circostanza, inoltre, è asserita ma non supportata da alcuna allegazione, con conseguente violazione del principio di autosufficienza del ricorso. La valutazione degli indizi resta dunque ancorata agli elementi probatori valorizzati dal giudice del riesame, il cui apprezzamento non viene scalfito da censure che si risolvono in una diversa lettura del materiale.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte condanna inoltre al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
Poiché dalla decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, la Corte dispone, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
Nota della Redazione
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