Prova della simulazione mediante controdichiarazione e ammissione della parte (App. Lecce n. 142/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di simulazione assoluta, la prova dell’accordo simulatorio tra le parti contraenti può essere fornita mediante controdichiarazione scritta, anche se prodotta per la prima volta in appello, purché non contestata; l’ammissione del simulato acquirente, che riconosca la natura fittizia dell’atto, l’assenza di pagamento del prezzo e la mancata immissione nel possesso, costituisce idoneo elemento probatorio ai sensi dell’art. 1414 c.c., superando il rigore della prova per presunzioni. Il giudice d’appello che riforma la sentenza deve rideterminare le spese di entrambi i gradi secondo l’esito complessivo della lite, con possibilità di compensazione per gravi ed eccezionali ragioni.
Il Fatto
Gli attori, venditori di due fondi rustici, convennero in giudizio il cessionario per ottenere l’accertamento della simulazione assoluta dell’atto di compravendita stipulato nel 1988, deducendo che il trasferimento era stato realizzato a soli fini fiscali e che il corrispettivo non era mai stato versato. Il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo che difettasse la prova scritta dell’accordo simulatorio, non potendosi attribuire rilievo agli elementi presuntivi (prezzo irrisorio, rapporti di parentela) tra le stesse parti contraenti. Il convenuto rimase contumace in primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto l’appello, rilevando che la controdichiarazione scritta, sottoscritta dalle parti nella stessa data del rogito, era stata prodotta in atti e in essa le parti dichiaravano espressamente la natura fittizia del trasferimento, effettuato solo per ragioni fiscali, con impegno del cessionario a restituire i beni a semplice richiesta. Il convenuto, costituitosi in appello, non ha disconosciuto la scrittura privata e ha ammesso di non aver mai pagato il prezzo né di aver mai posseduto i fondi, dichiarando di non opporsi all’accoglimento del gravame.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la simulazione consiste in un unico meccanismo negoziale volto a creare un’apparenza contrattuale; la controdichiarazione costituisce la prova scritta dell’accordo simulatorio, anche se redatta successivamente, purché riconosca la natura fittizia dell’intestazione. L’ammissione resa in giudizio dall’interposto, che conferma la mancanza di volontà traslativa, integra un elemento di prova decisivo. La Corte ha quindi dichiarato la simulazione assoluta e disposto la trascrizione della sentenza.
In ordine alle spese, la Corte ha compensato integralmente quelle del doppio grado, richiamando il principio della rideterminazione ex art. 336 c.p.c. e la possibilità di compensazione per gravi ed eccezionali ragioni, ravvisate nella condotta processuale della parte soccombente, che in primo grado era rimasta contumace per consapevolezza della fondatezza della pretesa e in appello aveva ammesso il buon diritto degli attori.
Implicazioni Pratiche
- Produzione della controdichiarazione in appello: la prova scritta della simulazione può essere prodotta anche in secondo grado, purché non si tratti di nuova domanda; il giudice d’appello deve valutarla liberamente, e se non contestata dalla controparte, può fondare su di essa la declaratoria di simulazione, anche in riforma della sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda per mancanza di prova.
- Valore probatorio dell’ammissione: l’ammissione del simulato acquirente, resa in giudizio con comparsa di costituzione, che riconosca la fittizietà del contratto e l’assenza di pagamento e possesso, costituisce piena prova ai sensi dell’art. 2730 c.c.; l’avvocato del venditore può utilmente invocarla per superare le eccezioni sulla mancanza di controdichiarazione o sulla insufficienza degli elementi presuntivi.
- Regolamento delle spese in caso di riforma: in caso di accoglimento dell’appello, il giudice deve rideterminare le spese di entrambi i gradi considerando l’esito complessivo; la compensazione integrale è possibile ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, come la contumacia del soccombente in primo grado e la sua successiva adesione alle domande attoree in appello, da valutare caso per caso.
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