Interessi moratori decorrono dalla costituzione in mora e dalla domanda giudiziale (App. Lecce n. 342/2026)
Principi di diritto (Massima)
In mancanza di una specifica pattuizione contrattuale sugli interessi moratori, il creditore ha diritto agli interessi legali di mora ex art. 1224 c.c., calcolati al tasso di cui all’art. 1284, comma 1, c.c. dalla costituzione in mora sino alla proposizione della domanda giudiziale; successivamente, il tasso è quello previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c., pari a quello della legislazione speciale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La domanda di applicazione del tasso di cui al D.Lgs. n. 231/2002 per l’intero periodo del ritardo, se non formulata in primo grado, costituisce domanda nuova in appello ex art. 345 c.p.c. e non può essere accolta.
Il Fatto
Una società sportiva promosse giudizio contro uno sponsor per ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito per un contratto di sponsorizzazione di un evento sportivo, pari a 6.050,00 euro. Il Tribunale accolse la domanda limitatamente alla sorte capitale, condannando lo sponsor al pagamento di tale importo oltre agli “interessi legali dal dì della domanda al soddisfo”, escludendo ogni ulteriore interesse moratorio. La società appellò, contestando la decorrenza e la misura degli interessi; lo sponsor propose appello incidentale, contestando l’an del credito.
La Motivazione della Corte
La Corte ha innanzitutto rigettato l’appello incidentale, ritenendo provata l’esistenza del contratto (riconosciuto dalla controparte in sede di interrogatorio formale) e l’avvenuta esecuzione delle prestazioni pubblicitarie da parte dell’associazione, sulla base della documentazione fotografica e delle dichiarazioni testimoniali, non contestate in modo specifico. Ha quindi accolto l’appello principale sulla questione degli interessi.
La Corte ha distinto tra interessi corrispettivi (dovuti per il godimento di una somma di denaro) e interessi moratori (risarcimento del danno da ritardo). Nel caso di specie, il credito traeva origine da un’obbligazione pecuniaria di corrispettivo per prestazioni già eseguite, sicché erano applicabili gli interessi moratori ex art. 1224 c.c. In assenza di pattuizione contrattuale sulla misura, il tasso va determinato secondo l’art. 1284 c.c.: dal giorno della costituzione in mora al tasso legale ordinario (comma 1), e dal giorno della proposizione della domanda giudiziale al tasso previsto dalla legislazione speciale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (comma 4).
La Corte ha precisato che la richiesta di applicare il tasso del D.Lgs. n. 231/2002 per l’intero periodo, avanzata per la prima volta in appello, era nuova e quindi inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c. Pertanto, ha condannato lo sponsor al pagamento degli interessi moratori al tasso legale ordinario dalla costituzione in mora (20.12.2014) sino alla proposizione della domanda (18.1.2018), e al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla proposizione della domanda sino al saldo.
Implicazioni Pratiche
- Formulazione della domanda sugli interessi: il creditore che intenda ottenere gli interessi moratori deve indicare in citazione il tasso e la decorrenza (dalla costituzione in mora o, in difetto, dalla data di scadenza del termine di pagamento); in assenza di pattuizione, deve specificare di chiedere gli interessi legali di mora ex art. 1224 c.c., richiamando i commi 1 e 4 dell’art. 1284 c.c. per la diversa decorrenza.
- Prova della costituzione in mora: per ottenere il riconoscimento degli interessi moratori dal momento anteriore alla domanda giudiziale, il creditore deve provare di aver posto in mora il debitore con atto formale (ad esempio, lettera di diffida), salva l’ipotesi di mora automatica prevista per i crediti da transazioni commerciali ex D.Lgs. n. 231/2002 (art. 4), che tuttavia deve essere specificamente invocata con la prova dei presupposti (transazione commerciale tra imprese, ricezione della fattura).
- Domande nuove in appello: l’avvocato che intenda modificare il regime degli interessi in grado di appello (ad esempio, chiedendo l’applicazione del D.Lgs. n. 231/2002 laddove in primo grado era stato chiesto il tasso legale) deve verificare se la richiesta costituisce una domanda nuova, inammissibile ex art. 345 c.p.c.; è possibile chiedere la riforma della liquidazione degli interessi solo nei limiti di quanto già domandato in primo grado, precisando la decorrenza e la misura, senza introdurre un nuovo titolo.
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