Prova di stenotipia concorsuale e alea del sorteggio: legittimo il rigetto (TAR Sicilia n. 1048 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella prova di stenotipia il grado di difficoltà non si parametra alla complessità concettuale né alla comprensibilità del testo dettato: per lo stenotipista il testo è neutro, rilevando unicamente la padronanza delle tecniche di trascrizione. La scelta dei brani mediante estrazione a sorte, con modalità omogenee per tutte le sessioni, realizza i principi di parità di trattamento e trasparenza, e la diversa difficoltà dei testi costituisce alea concorsuale tipica. Il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione sulla utilizzabilità della pagina sorteggiata è sindacabile solo ove se ne deduca e provi l’arbitrarietà o l’illogicità. I verbali, quali atti pubblici facenti fede fino a querela di falso, sono atti necessari e sufficienti a documentare lo svolgimento della prova; il file audio non è atto della procedura se la lex specialis non lo prevede.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato gli esiti della prova tecnica di idoneità di stenografia manuale del concorso per 21 posti di coadiutore parlamentare di prima fascia bandito dall’Assemblea regionale siciliana. Non inseriti nell’elenco degli idonei, sono stati esclusi dalle prove successive; uno solo dei ricorrenti ha poi impugnato con motivi aggiunti la graduatoria finale.
Il primo ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto notificato e depositato il 17.7.2025. La prova si è svolta in tre turni nelle giornate del 2, 3 e 4 luglio 2024. I ricorrenti hanno sostenuto la sessione antimeridiana del primo giorno, contestando la maggiore difficoltà del brano dettato, i presunti problemi tecnici di riproduzione audio e il diniego di accesso alla registrazione della dettatura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto estinto il giudizio nei confronti del ricorrente rinunciante, per intervenuta rinuncia al ricorso ritualmente notificata e depositata. Nel merito rigetta il ricorso quanto all’altra ricorrente.
Il riferimento al “saggio di stenografia” contenuto nell’art. 9 della lex specialis va inteso in senso letterale come prova pratica, non come genere letterario: la tesi del saggio narrativo è respinta. I brani, tutti provenienti da discorsi parlamentari, sono coerenti con l’oggetto del bando e la loro selezione per estrazione a sorte rispetta parità di trattamento e trasparenza. Le censure non investono né il metodo di selezione né i parametri di giudizio degli elaborati.
La diversa difficoltà tra i brani è conseguenza normale del sorteggio applicato con le medesime modalità in tutte le sessioni, e costituisce alea concorsuale tipica. Il grado di difficoltà di un lavoro stenotipico non dipende dalla complessità concettuale del testo: per lo stenotipista il testo è neutro, contando solo la padronanza della tecnica. La critica sul mancato filtro di utilizzabilità e sul tempo di “pulitura” resta apodittica, non essendo dedotti indici di arbitrarietà o illogicità del giudizio tecnico.
Il Collegio richiama l’ordinanza C.g.a.r.s. n. 132/2025, resa in analogo ricorso, che aveva prospettato un diverso livello di difficoltà del brano della prima sessione e un possibile approfondimento istruttorio. Ritiene tuttavia che quella pronuncia, anziché avvalorare il ricorso, ne giustifichi il rigetto: tutte le sessioni, tranne l’ultima pomeridiana, hanno avuto un numero esiguo di idonei, il che evidenzia difficoltà sostanzialmente omogenea. La richiesta di verificazione o c.t.u. è pertanto respinta.
Quanto alle presunte disfunzioni tecniche nella dettatura, la prospettazione è generica e priva di principio di prova; il verbale n. 2 non ne riporta alcuna e fa piena prova fino a querela di falso. Sul diniego di accesso, il file audio non è previsto dalla lex specialis quale atto della procedura e non è oggetto di conservazione: i verbali sono sufficienti a garantire il controllo di legalità e trasparenza. Le spese sono compensate tra le parti costituite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.