Rigetto delle astreintes per iniquità manifesta in caso di nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2669 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma di denaro a titolo di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere respinta quando risulti manifestamente iniqua in concreto, in ragione dell’avvenuta nomina del commissario ad acta e della eccezionale mole di contenzioso seriale riguardante il rilascio della carta elettronica del docente. La nomina del commissario ad acta nell’ambito dell’ufficio pubblico preposto alla gestione della spesa non comporta alcun compenso, trattandosi di funzioni istituzionali.
Il Fatto
Con sentenza passata in giudicato, il giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla carta elettronica del docente l’importo di € 500,00 per l’anno scolastico 2022/2023. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, la parte ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, deducendo l’inadempimento al giudicato e chiedendo la nomina del commissario ad acta, nonché la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 dalla notifica della sentenza. Nel merito, ha accertato la fondatezza della pretesa, sorretta da idonea documentazione, e la mancata prova dell’adempimento da parte dell’amministrazione, dichiarando quindi l’inottemperanza e assegnando un termine di 90 giorni per l’esecuzione.
Per l’ipotesi di perdurante inerzia, il Collegio ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, precisando che l’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del funzionario pubblico, sicché non è dovuto alcun compenso. La nomina è subordinata all’istanza del creditore e il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, determinando l’importo complessivamente dovuto e adottando gli atti necessari.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, il TAR l’ha respinta richiamando l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, secondo cui l’astreinte va esclusa quando risulti manifestamente iniqua ovvero sussistano altre ragioni ostative, da valutarsi in concreto con riguardo alle condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare sanzioni eccessivamente afflittive. Nel caso di specie, l’iniquità manifesta è stata ravvisata nella combinazione della nomina del commissario ad acta con la eccezionale mole di contenzioso seriale sulla carta del docente, che ha determinato il ritardo nell’esecuzione.
Il Collegio ha infine regolato le spese di lite secondo il criterio della soccombenza, ma in misura ridotta, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221, in ragione del carattere seriale della causa e del limitato impegno difensivo, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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