Giudizio di conto: irregolarità senza discarico per l’agente riscossore (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 175 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto ha ad oggetto la regolarità della gestione e la sua riconducibilità alle risultanze delle scritture contabili, non già l’operato dell’agente sotto il profilo della responsabilità personale. Il conto deve essere idoneo a rappresentare, mediante i fatti di gestione, i relativi risultati, ex art. 140, comma 2, c.g.c. La mancata compilazione del verbale di passaggio delle consegne tra agente cessante e subentrante, previsto dall’art. 181, commi 3 e 4, R.D. n. 827/1924, determina la confusione delle due gestioni e l’applicazione del regime della responsabilità contabile solidale, con conseguente dichiarazione di irregolarità del conto senza discarico. I documenti riassuntivi estraibili dai programmi gestionali possono sostituire il giornale di cassa solo se idonei a raccogliere tutti i dati che il registro dovrebbe contenere; in caso di errori o malfunzionamenti, tali strumenti non sono fungibili rispetto al registro di cassa. Il termine quinquennale per l’estinzione del giudizio ex art. 150 c.g.c. decorre dal deposito del conto presso la Sezione, non dalla sottoscrizione digitale o dalla comunicazione all’agente.
Il Fatto
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, era chiamata a pronunciarsi sul conto giudiziale reso da un’agente contabile quale riscossore di un Comune per l’esercizio 2019 (periodo 01.06.2019-31.12.2019), depositato il 29.10.2020. Il magistrato istruttore rilevava diverse irregolarità: importi delle riscossioni di diritti di segreteria e anagrafe difformi dalle risultanze del gestionale; attività di riscossione posta in essere antecedentemente alla nomina dell’agente; ingerenza di altro soggetto nella gestione senza separata rendicontazione; riscossioni in contanti per carte di identità elettroniche senza attribuzione all’agente; mancata compilazione del verbale di passaggio delle consegne con l’agente cessante.
L’agente contabile eccepiva l’estinzione del giudizio per decorso del termine di cui all’art. 150 c.g.c., assumendo che il deposito del conto fosse avvenuto in data 20.10.2020. Nel merito, chiedeva dichiararsi la regolarità sostanziale della gestione, attribuendo le criticità all’inesperienza e alle istruzioni ricevute dall’agente cessante.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte ha rigettato l’eccezione di estinzione, rilevando che il termine quinquennale decorre dal deposito del conto presso la Sezione, perfezionatosi il 29.10.2020, e non dalla sottoscrizione digitale — risalente al 20.10.2020 —, né dalla successiva comunicazione all’agente del decreto di fissazione dell’udienza.
Nel merito, la Corte ha rammentato che il giudizio di conto non ha ad oggetto, se non in termini indiretti, l’operato dell’agente e i profili di responsabilità. Esso verifica che i risultati dell’attività gestoria siano ricollegabili in modo certo e continuativo alle scritture contabili e che il conto sia idoneo a rappresentare i fatti di gestione, secondo il principio oggi positivizzato nell’art. 140, comma 2, c.g.c. Gli importi delle riscossioni risultanti dal report del gestionale risultavano, infatti, inferiori ai versamenti in tesoreria (euro 3.258,98), registrati nel conto e coincidenti con le quietanze di versamento prodotte dall’Amministrazione.
La Corte ha inoltre evidenziato la mancata allegazione di una separata rendicontazione per le operazioni imputate ad altro soggetto a partire dal settembre 2019 e per le riscossioni in contanti relative alle carte di identità elettroniche (per complessivi 1.518,00 euro), senza che la difesa avesse fornito elementi utili a chiarire se tali riscossioni fossero riferibili all’agente. Quanto alla possibilità di sostituire il registro di cassa con i documenti estraibili dal gestionale, la Corte ha affermato che tale fungibilità ricorre solo se tali documenti raccolgono tutti i dati che il registro dovrebbe contenere, circostanza esclusa nel caso di specie, in cui le registrazioni risultavano complessivamente inferiori ai versamenti. L’Amministrazione non aveva peraltro prodotto il registro di cassa cartaceo, nonostante la richiesta istruttoria.
La Corte ha, infine, ritenuto ostativa all’approvazione del conto la mancata redazione del verbale di passaggio delle consegne tra l’agente cessante e l’agente subentrante, adempimento previsto dall’art. 181, commi 3 e 4, R.D. n. 827/1924. In difetto di esso, si applica il regime della responsabilità contabile solidale dei due agenti, determinandosi una confusione di gestione in virtù della quale entrambi rispondono degli eventuali deterioramenti, ammanchi o dispersioni dei beni di cui sia incerto il momento storico del danno. Ha, conseguentemente, dichiarato irregolare il conto, senza discarico dell’agente, pur in assenza di ammanchi, nonché senza condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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