Provvedimento di riunione delle cause è ordinatorio e non impugnabile (Cass. civ. Sez. II n. 2237 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di connessione di cause, il provvedimento di riunione — e, a fortiori, il provvedimento con cui il giudice istruttore, avuta notizia della pendenza di causa connessa, ne riferisce al presidente — si fonda su valutazioni di mera opportunità e costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice. Esso ha natura ordinatoria ed è pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità. La dichiarazione di inammissibilità dell’appello non integra omessa pronuncia né omessa motivazione, quando la Corte territoriale indichi le ragioni di diritto della propria decisione. La facoltà di disporre o meno la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che non è tenuto a motivare espressamente il mancato esercizio di tale facoltà.
Il Fatto
Un avvocato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli che aveva dichiarato inammissibile il suo appello. Quest’ultimo era diretto contro l’ordinanza con cui il giudice istruttore del Tribunale di Napoli, in una causa in materia di condominio edilizio, aveva sottoposto alle parti alcune questioni dirimenti, rilevato profili di connessione con altra causa pendente e rimesso gli atti al Presidente per gli eventuali provvedimenti di riunione.
La Corte d’appello aveva ritenuto che si trattasse di provvedimento ordinatorio, finalizzato alla riunione delle cause e perciò non impugnabile, condannando l’appellante alle spese. Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., degli artt. 111 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., e censura la mancata compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è inammissibile. Non sussiste alcuna omessa pronuncia sull’appello, né omessa motivazione: la Corte territoriale ha dichiarato l’inammissibilità e ha indicato in modo congruo le ragioni di diritto della decisione. Il profilo, diversamente inteso, non supera comunque lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché la questione di diritto è stata risolta in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità.
La Corte ribadisce l’orientamento secondo cui il provvedimento di riunione, come quello con cui il giudice istruttore riferisce al presidente la pendenza di causa connessa, si fonda su valutazioni di mera opportunità ed è espressione del potere discrezionale del giudice. Esso ha natura ordinatoria, con la conseguenza che è insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. Unite, n. 2245 del 2015; Cass. n. 8024 del 2018).
Non mutano il quadro le considerazioni svolte nella memoria. Il fatto che il ricorso verta su un asserito error in procedendo — o su un error in iudicando de iure procedendi — non esonera dall’onere di impugnare una sentenza o un provvedimento di identico valore sostanziale. Tale non è il provvedimento meramente ordinatorio, strumentale e propedeutico alla trattazione della causa, che lascia impregiudicata la decisione finale senza risolvere in modo irrevocabile alcuna questione dibattuta.
Anche il secondo motivo è inammissibile. La pronuncia sulle spese è stata resa applicando il criterio di soccombenza, e la facoltà di disporre la compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che non deve motivare il mancato esercizio di tale facoltà (Cass. n. 11329 del 2019; Cass., Sez. Unite, n. 14989 del 2005). Il ricorso è quindi inammissibile.
Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte applica gli artt. 96, terzo e quarto comma, c.p.c. e art. 380-bis, comma 3, c.p.c., ravvisando nella condotta processuale del ricorrente la colpa grave per aver svolto un giudizio di cassazione superfluo, con condanna a somma equitativamente determinata in favore dei controricorrenti e della cassa delle ammende (Cass., Sez. Unite, n. 9611 del 2024; ordinanze n. 36069, n. 27195, n. 28540 e n. 27433 del 2023).
Nota della Redazione
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