Medici specializzandi, nessuna retribuzione adeguata retroattiva (Cass. civ. Sez. III n. 2236 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di prevedere una rimunerazione adeguata in favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione è stato adempiuto dallo Stato italiano già con l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, che ha dato attuazione alla direttiva n. 82/76/CEE. La direttiva n. 93/16/CE non ha portata innovativa, limitandosi a codificare in un testo unico le precedenti direttive, e nulla aggiunge alla nozione di rimunerazione adeguata, che resta affidata alla discrezionalità degli Stati membri. Ne consegue che il d.lgs. n. 368 del 1999, operativo solo dall’anno accademico 2006-2007, costituisce una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale e non il primo atto di effettivo recepimento degli obblighi comunitari. Il differimento della normativa più favorevole rientra nella discrezionalità legislativa e non viola il diritto dell’Unione né l’art. 3 Cost. L’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale, essendo stato il relativo meccanismo consolidato dall’art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997 e confermato dall’art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 2002.

Il Fatto

I ricorrenti, medici che avevano positivamente concluso i corsi di specializzazione, convenivano in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri competenti davanti al Tribunale di Roma, chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire un’adeguata remunerazione per il periodo di specializzazione. A fondamento della domanda deducevano che il legislatore nazionale, con il d.lgs. n. 368 del 1999, aveva disposto un incremento del compenso in favore dei medici specializzandi, sebbene attuato solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 per effetto dell’art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005. Chiedevano pertanto l’applicazione retroattiva della più favorevole disciplina, oltre all’indicizzazione triennale della borsa di studio e all’adeguamento annuale della medesima.

Il Tribunale rigettava la domanda, rilevando che la determinazione dell’importo costituiva scelta discrezionale del legislatore. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 4 febbraio 2021, rigettava il gravame, compensando le spese. I medici proponevano allora ricorso per cassazione con due motivi, cui resistevano le amministrazioni con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il nucleo della questione verificando se la direttiva n. 93/16/CE abbia avuto portata innovativa rispetto alle precedenti direttive e se il concetto di retribuzione adeguata sia mutato. Il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento, inaugurato dalla sentenza n. 17051 del 2018 e confermato da numerose pronunce conformi, per affermare che la direttiva del 1993 persegue solo l’obiettivo di codificare in un testo unico le direttive precedenti, lasciando impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento.

Il punto decisivo è che l’adeguata rimunerazione, comparsa per la prima volta nell’Allegato alla direttiva n. 82/76/CEE, non riceve dall’ordinamento europeo alcuna definizione quantitativa: la relativa soglia resta affidata alla discrezionalità degli Stati membri, con l’unico limite delle esigenze di contenimento della spesa pubblica. Lo Stato italiano ha adempiuto a tale obbligo già con l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, sicché l’inadempimento è cessato con quella disciplina, come riconosciuto dalla Corte di giustizia nelle note pronunce in causa Carbonari e Gozza.

Di conseguenza, il d.lgs. n. 368 del 1999 è intervenuto in un ambito di piena discrezionalità legislativa e non può considerarsi il primo atto di effettivo recepimento degli obblighi comunitari. Il contratto di formazione specialistica, del resto, non dà luogo a un rapporto di lavoro subordinato né a parasubordinazione, restando inapplicabile l’art. 36 Cost.

Il Collegio esclude che il differimento dell’entrata in vigore della normativa più favorevole abbia violato il diritto dell’Unione europea o l’art. 3 Cost. La disciplina migliorativa può essere fatta entrare in vigore dal legislatore nel momento reputato opportuno; non si pone quindi alcuna questione di rinvio pregiudiziale o di legittimità costituzionale. Da tale orientamento la Corte non ravvisa ragioni per discostarsi, dichiarando inammissibile il primo motivo ai sensi dell’art. 360-bis n. 1) cod. proc. civ.

Quanto al secondo motivo, relativo all’adeguamento triennale delle borse di studio, la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui gli importi per gli iscritti agli anni accademici dal 1998 al 2005 non sono soggetti all’incremento, essendo la quota del Fondo sanitario nazionale consolidata dall’art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997 e confermata dall’art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 2002. Il blocco non è irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti erogati dallo Stato, come affermato dalle Sezioni Unite n. 29345 del 2008 e da ultimo dalla sentenza n. 20006 del 2024. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

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