La mancata convocazione del condomino è motivo di annullabilità, non di nullità, della delibera (Cass. civ. Sez. 2 n. 21842 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata convocazione di un condomino costituisce motivo di annullabilità della delibera assembleare che può essere fatto valere solo dal condomino pretermesso, il quale ha l’onere di provare gli elementi dai quali desumere la mancata convocazione; la delibera affetta da tale vizio non è, quindi, nulla. Il giudicato di annullamento di una delibera condominiale ha efficacia meramente negativa, ponendo solo un limite all’attività di gestione dell’assemblea, cui è impedito riapprovare un atto affetto dagli stessi vizi. L’omesso rilievo d’ufficio del giudicato esterno da parte del giudice di merito dà luogo all’ipotesi di revocazione di cui all’art. 395, n. 5, c.p.c., non già alla ricorribilità per cassazione ex art. 360 c.p.c. Il condomino che impugna una deliberazione deducendo vizi di costituzione o di maggioranza ha l’onere di provare la carenza dei quorum di cui all’art. 1136 c.c.; la mancanza di tabella millesimale non comporta l’automatica invalidità delle delibere, atteso che le tabelle agevolano ma non condizionano la gestione condominiale. La verifica in concreto se l’opera deliberata leda il decoro architettonico è valutazione discrezionale del giudice di merito, sindacabile in legittimità solo se incongruamente motivata.
Il Fatto
Un condomino impugnava, unitamente ad altri due, le delibere assembleari adottate in quattro diverse date. Il Tribunale, in parziale accoglimento, dichiarava la nullità di una di esse. Avverso il rigetto dell’appello proposto per ottenere l’annullamento delle delibere residue, il solo ricorrente originario proponeva ricorso per cassazione, notificato anche agli altri impugnanti, rimasti intimati. Il condominio resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha scrutinato i tre motivi di ricorso. Quanto al primo, incentrato sull’omesso esame di un fatto decisivo per non avere la corte territoriale considerato l’incidenza di altre pronunce e di un’ordinanza interlocutoria rese in giudizi tra le stesse parti, il ricorso è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato. Ha precisato che una mera interlocuzione del giudice in altra controversia non può incidere sul giudizio e che l’omesso rilievo d’ufficio del giudicato esterno avrebbe potuto integrare un motivo di revocazione, non già un vizio censurabile in cassazione, ostandovi comunque i canoni di specificità del motivo e la natura meramente negativa dell’efficacia del giudicato di annullamento di una delibera condominiale.
In relazione al secondo motivo, di natura plurima, la Corte ha escluso la nullità della delibera per omessa convocazione di altro condomino, ribadendo che, ratione temporis non applicandosi la novella di cui alla legge n. 220/2012, la mancata convocazione integra un vizio di annullabilità della delibera, deducibile solo dal soggetto pretermesso. Ha poi assorbito la questione sulla qualità di condomino del soggetto non convocato. Ha infine rigettato la censura relativa alla mancanza delle tabelle millesimali, affermando che la loro assenza non determina l’automatica invalidità delle deliberazioni, gravando sul condomino impugnante l’onere di provare la carenza dei quorum costitutivi o deliberativi.
Il terzo motivo, riguardante la lesione del decoro architettonico per il posizionamento di tubazioni sulle pareti dello stabile, è stato ritenuto infondato: la valutazione circa l’incidenza dell’opera sul decoro dell’edificio, tale da integrare un’innovazione vietata ai sensi dell’art. 1120, ultimo comma, c.c., è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito e, nella specie, la sentenza impugnata aveva congruamente motivato valorizzando la minima incidenza del passaggio delle tubazioni.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e alla corresponsione dell’ulteriore importo del contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1120 c.c. – Innovazioni
- Art. 1136 c.c. – Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 395 c.p.c. – Casi di revocazione