La conversione del permesso stagionale è temporalmente limitata (TAR Emilia-Romagna n. 1664 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di scadenza del permesso di soggiorno stagionale, pur non essendo qualificato dalla legge come espressamente perentorio, ha natura ordinatoria ma non può essere considerato privo di limiti: la domanda di conversione in permesso per lavoro subordinato non può essere presentata a distanza di un ampio lasso temporale dalla scadenza del titolo, a esclusivo piacimento dello straniero. L’invio del kit postale, pur se effettuato con modalità diverse da quelle previste per la conversione, deve essere valutato dall’Amministrazione come indice della tempestiva volontà di regolarizzazione, la quale non può essere ignorata in sede di esame della domanda presentata successivamente.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno stagionale scaduto il 13.7.2023, aveva inviato in data 28.8.2023 un’istanza tramite kit postale finalizzata al rinnovo per conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. Solo in data 21.3.2024 aveva presentato allo Sportello Unico per l’Immigrazione la richiesta di prenotazione della quota di conversione. L’Amministrazione aveva rigettato la domanda ritenendola inammissibile perché presentata quando il permesso stagionale era già scaduto da oltre otto mesi.
Avverso il diniego il ricorrente proponeva ricorso, lamentando il difetto di istruttoria e la mancata valorizzazione dell’invio tempestivo del kit postale, avvenuto a ridosso della scadenza del titolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende le mosse dalla natura ordinatoria del termine di scadenza del permesso di soggiorno, come sostenuto dall’orientamento giurisprudenziale maggioritario, ma ne traccia i confini. Pur non essendo espressamente qualificato come perentorio, il termine non può essere inteso nel senso di consentire allo straniero di presentare la domanda di conversione in un momento qualsiasi, anche a distanza di un ampio lasso temporale dalla scadenza. Ostandovi plurimi elementi: la permanenza sul territorio con titolo scaduto integra uno stato di irregolarità; la facoltà di scegliere liberamente il momento della domanda costituirebbe una elusione della disciplina dei permessi di soggiorno; l’art. 24 TUI impone al lavoratore stagionale di rientrare nello Stato di provenienza al termine del periodo autorizzato; l’accoglimento di un’istanza tardiva mal si concilierebbe con il sistema delle quote.
La Corte richiama la propria recente sentenza n. 1632/2025, evidenziando che l’eccessivo allargamento delle “maglie temporali” consegnerebbe alla mera volontà potestativa dello straniero la scelta del momento utile per presentare la domanda, legittimando una situazione di “limbo” e aggirando la previsione dell’art. 24, comma 1, TUI che esclude il permesso di attesa occupazione per i contratti stagionali.
Quanto alla fattispecie concreta, il Collegio rileva che l’Amministrazione, pur a fronte di una richiesta presentata con modalità differenti da quelle previste per la conversione, avrebbe dovuto valorizzare l’invio tempestivo del kit postale — avvenuto il 28.8.2023 a ridosso della scadenza del 13.7.2023 — e avrebbe dovuto informare correttamente il richiedente delle modalità per ottenere la conversione, non potendo ignorare totalmente quell’istanza e ritenere che l’unica domanda fosse quella presentata oltre otto mesi dopo la scadenza.
Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e obbligo dell’Amministrazione di valutare i presupposti per il rilascio del titolo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.