PUC e osservazioni: discrezionalità di piano e obbligo di ripubblicazione (TAR Campania n. 5658 del 09.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di ampia discrezionalità e costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità. Quando si impugni uno strumento urbanistico generale per il solo dimensionamento complessivo, senza riferimento a una specifica situazione proprietaria, la censura è inammissibile. L’accoglimento di un’osservazione che non incida sulla capacità edificatoria della zona, ma si limiti a escludere una destinazione d’uso, non comporta alcuno stravolgimento del piano e non impone la ripubblicazione degli atti. La previsione di un atto unico ricognitivo affidato all’ufficio non altera il sistema delle competenze, avendo natura meramente ricognitiva e non integrativa del piano.
Il Fatto
Il ricorrente, residente nel Comune di Casoria e Presidente di un’associazione attiva sul territorio, ha impugnato il Piano Urbanistico Comunale approvato con delibera consiliare n. 52 del 27/12/2022, unitamente agli atti del procedimento e al regolamento regionale n. 5/2011 in parte qua. Egli aveva presentato un’osservazione, accolta in sede di controdeduzioni, e lamentava che il piano definitivamente approvato non ne avesse recepito i contenuti.
Il ricorso articolava sei mezzi: mancato adeguamento ai rilievi della Città Metropolitana sul dimensionamento; omessa ripubblicazione dopo l’accoglimento dell’osservazione; illegittima attribuzione all’ufficio del potere di redigere un atto ricognitivo; carattere solo formale della VAS; mancata trasposizione dell’osservazione accolta; violazione del principio di legalità e di gerarchia delle fonti. Si costituivano il Comune, la Città Metropolitana e il Provveditorato, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo il Collegio richiama la propria precedente decisione resa su analoghe doglianze, non impugnata in appello, e ne riporta il nucleo argomentativo. La censura investe l’attività pianificatoria nella sua generalità e, già per come è proposta, è inaccoglibile: le scelte di piano godono di discrezionalità ampia e, in occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale, le decisioni sulla destinazione di singole aree non richiedono apposita motivazione oltre quella desumibile dai criteri generali seguiti nell’impostazione del piano. Il principio conosce attenuazioni quando le previsioni interessino aree determinate e ledano legittime aspettative dei privati, ma nel caso concreto il ricorrente ha contestato il piano in sé, a prescindere dalla situazione dell’area di sua pertinenza.
Nel merito, la relazione dirigenziale prodotta dal Comune dimostra che in sede di approvazione sono stati eliminati alloggi in numero maggiore rispetto alla quota che la Città Metropolitana aveva chiesto di ridurre; il fabbisogno aggiuntivo è stato qualificato come errore materiale e assorbito dall’accoglimento dell’osservazione che ha eliminato le quote residenziali dalla zona interessata.
Sul secondo motivo, relativo all’omessa ripubblicazione, il Collegio osserva che l’accoglimento di un’osservazione proveniente da un terzo non incide sulla sfera del ricorrente, che sul punto non ha argomentato. Gli allegati del piano dimostrano comunque che l’indice di edificabilità della zona è rimasto invariato: è stata soltanto esclusa la possibilità di destinare a residenza una quota del quantum edificabile, con una modifica confinata a un ambito di limitata estensione rispetto al territorio comunale. Difetta dunque il presupposto dell’obbligo di rinnovare la pubblicazione.
Il terzo motivo non coglie nel segno: l’atto unico ricognitivo previsto dalla delibera di approvazione costituisce un mero strumento di sintesi e consultazione, non innovativo né integrativo del piano, e non è plausibile che un procedimento complesso, scandito da adozione, pubblicazione, esame delle osservazioni e approvazione, possa essere alterato da un atto commissionato all’ufficio tecnico. Quanto alla VAS, la documentazione prodotta smentisce il carattere solo apparente del procedimento: l’autorità ambientale ha espresso parere ai sensi del regolamento regionale, richiamato nella delibera consiliare.
Sul quinto motivo il Collegio valorizza la relazione dirigenziale che illustra analiticamente, punto per punto, le ragioni dell’avvenuto adeguamento o della sua superfluità, essendo l’obiettivo perseguito già realizzato dal piano. Il ricorrente, nelle memorie finali, si è limitato a ribadire le doglianze senza confrontarsi con tali deduzioni: la censura è quindi disattesa. Il sesto motivo si infrange sul rilievo che il regolamento regionale n. 5/2011 è stato emanato ai sensi dell’art. 43-bis l.r. n. 16/2004 e la relativa questione è stata dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale n. 130 del 2016. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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