Ammonimento per violenza domestica e sindacato estrinseco del giudice amministrativo (TAR Lazio n. 15632 del 06.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di ammonimento per violenza domestica opera su un piano anticipato rispetto all’accertamento penale e non richiede la prova piena della responsabilità dell’ammonito. Esso si fonda su un quadro indiziario dal quale desumere, secondo una logica probabilistica, l’esistenza di condotte minacciose o persecutorie idonee a degenerare in reato. Il sindacato del giudice amministrativo è estrinseco e limitato alla manifesta insussistenza dei presupposti di fatto, alla palese irragionevolezza o al travisamento. La ritrattazione della persona offesa non priva di fondamento l’atto ove residuino elementi obiettivi autonomamente accertati dagli operanti. Ai fini dell’art. 3 d.l. n. 93/2013 non è necessaria una pluralità di episodi violenti: è sufficiente un singolo fatto connotato da particolare gravità o commesso in presenza di minori.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Roma ai sensi dell’art. 3 legge n. 119/2013, notificatogli nel novembre 2025. L’atto traeva origine da un intervento delle forze di polizia presso l’abitazione del ricorrente e della compagna convivente, sollecitato dalla segnalazione di un passante che aveva udito grida di donna provenire dall’appartamento.
Il ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie procedimentali, per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la mancata ostensione del verbale degli agenti, e il travisamento dei fatti, sostenendo che si sarebbe trattato di una lite familiare confinata nell’ambito privato. La controinteressata, costituitasi, ha in parte smentito la ricostruzione contenuta nell’annotazione di polizia. Il Tribunale ha respinto il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura dell’ammonimento: misura di prevenzione che non presuppone l’acquisizione di prove piene, ma un quadro indiziario sufficientemente attendibile. Ne deriva che la valutazione del Questore è ampiamente discrezionale e il sindacato giurisdizionale resta estrinseco, circoscritto alla manifesta insussistenza dei presupposti, alla palese irragionevolezza e al travisamento. Il Questore deve raggiungere una ragionevole certezza sulla plausibilità dei fatti, non il compiuto riscontro della lesione del bene giuridico tutelato.
Sulla prima censura, il TAR esclude che l’omessa comunicazione di avvio del procedimento determini illegittimità. In ragione della funzione cautelare e preventiva dell’atto, la deroga al contraddittorio è ammessa ove sussistano esigenze di tempestiva tutela della vittima, sulla base di un quadro indiziario significativo. Nel caso concreto l’atto valorizza lo svolgimento dell’episodio nell’abitazione familiare e alla presenza del figlio minore, indice di particolare gravità che giustifica la celerità dell’intervento.
Quanto alla seconda censura, il Collegio rileva che l’annotazione di polizia raccoglie le dichiarazioni della persona offesa, le percezioni dirette degli operanti, la segnalazione del passante e le dichiarazioni di una vicina. Tali risultanze, assunte nell’immediatezza, conservano una significativa valenza istruttoria e non risultano smentite da un’accertata falsità degli atti, non essendo stata proposta querela di falso.
La successiva ritrattazione della controinteressata non è decisiva: in contesti di relazioni affettive conflittuali il fenomeno non è di per sé incompatibile con la precedente rappresentazione e va valutato unitamente all’intero materiale istruttorio. Residuano infatti elementi obiettivi accertati dagli agenti idonei a confermare la situazione di rischio.
Infine, sull’asserita episodicità, il TAR ribadisce che la norma consente l’ammonimento anche per un singolo episodio, purché grave o avvenuto in presenza di minori. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese in favore dell’Amministrazione e compensazione verso la controinteressata.
Nota della Redazione
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