PUL e concessioni balneari, inammissibile il ricorso senza atti attuativi lesivi (TAR Sardegna n. 1111 del 06.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Piano di utilizzo dei litorali contiene scelte ampiamente discrezionali con cui il Comune dimensiona e localizza i servizi di supporto alla balneazione e le infrastrutture di accesso alla spiaggia. Le prescrizioni del piano che limitino o escludano l’esercizio di imprese balneari non arrecano, di per sé, una lesione attuale e concreta alla sfera giuridica del concessionario. La lesione si concretizza solo se e quando l’amministrazione comunale dia attuazione al piano mediante i necessari atti applicativi. In loro assenza il ricorso avverso il piano e la sua variante è inammissibile per carenza di interesse attuale e concreto. L’asserito interesse alla contendibilità della risorsa demaniale non è tutelabile quando quella risorsa è già assegnata al ricorrente in forza di un titolo concessorio non inciso dal piano.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di impresa balneare esercitata in località costiera del Comune di San Teodoro in virtù di una licenza di subingresso del 2015 su una superficie demaniale marittima di complessivi 80 mq, ha impugnato il Piano di utilizzo dei litorali approvato dal Comune nel 2019, le delibere consiliari presupposte e le Linee guida regionali per la predisposizione dei PUL.
Con successivi motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione alla Variante generale al PUL, pubblicata nel febbraio 2025. Ha dedotto, tra l’altro, la violazione del giudicato costituzionale, il difetto di partecipazione degli organismi rappresentativi delle imprese balneari e dell’Autorità marittima, il mancato coinvolgimento della Soprintendenza, l’assenza di VAS e VINCA, il sacrificio sproporzionato degli interessi privati e l’illegittima previsione di un termine di adeguamento delle concessioni in essere anteriore alla scadenza legislativa. La Regione e l’Agenzia del Demanio si sono costituite eccependo l’improcedibilità e l’inammissibilità delle censure.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione in rito, ritenendola assorbente. Richiamando espressamente, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., le proprie precedenti sentenze nn. 797/2025, 88/2024 e, in termini, 472/2025, rileva che il PUL disciplina l’utilizzo delle aree demaniali marittime e degli ambiti di retrospiaggia, dimensionando e localizzando per il futuro i servizi e le infrastrutture, secondo scelte connotate da ampia discrezionalità.
Le censure del ricorrente si appuntano sulle previsioni del Regolamento d’uso allegato al piano che imporrebbero l’adeguamento delle attività esistenti e che qualificherebbero il PUL come ragione di pubblico interesse idonea a giustificare la revoca delle concessioni in contrasto. Tali clausole, osserva il Tribunale, non hanno trovato attuazione: il Comune non ha adottato alcun atto volto ad annullare o ridurre le concessioni in essere.
Il Collegio estende il ragionamento al caso concreto. Le prescrizioni ritenute lesive non sono state oggetto né di spontanea attuazione né di applicazione amministrativa mediante i necessari atti applicativi idonei a rendere attuale la lesione. Ciò vale tanto per il PUL del 2019, rispetto al quale non è emerso alcun pregiudizio concretamente maturato in corso di causa, quanto per la Variante generale sopravvenuta.
Quanto all’argomento dell’interesse degli operatori economici alla contendibilità della risorsa demaniale, il Tribunale lo ritiene non conferente: la risorsa è già assegnata al ricorrente e l’efficacia del titolo non è stata incisa dal piano; la durata del periodo transitorio non costituisce oggetto del giudizio, come riconosciuto dallo stesso ricorrente nella memoria di replica. L’eventuale lesione potrà emergere solo con l’attuazione del PUL e rispetto a quegli atti potranno essere fatti valere i vizi dell’atto pianificatorio presupposto.
Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono pertanto dichiarati inammissibili per carenza di interesse attuale e concreto. Le spese di lite sono compensate in ragione della complessità della fattispecie e della natura in rito della decisione.
Nota della Redazione
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