Indennità di accompagnamento esclusa dal calcolo della quota di compartecipazione alla retta (TAR Veneto n. 1585 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ISEE, disciplinato dal d.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, costituisce l’unico parametro normativamente previsto per determinare sia l’accesso alle prestazioni sociali agevolate sia il livello di compartecipazione al relativo costo, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione. I Comuni non possono introdurre criteri derogatori o sostitutivi rispetto all’indicatore, né computare l’indennità di accompagnamento nella capacità contributiva dell’assistito: l’art. 2-sexies del d.l. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, esclude dal reddito disponibile i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti in ragione della condizione di disabilità. Parimenti illegittima è la doppia valorizzazione del patrimonio mobiliare, già considerato ai fini ISEE, in sede di determinazione della quota di compartecipazione.

Il Fatto

La ricorrente, persona con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e sottoposta ad amministrazione di sostegno, è ospite di una struttura residenziale indicata dalla competente Unità Valutativa Multidimensionale. Il Comune di Venezia, in applicazione del proprio Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 133 del 26 novembre 2015, ha riconosciuto il contributo economico per la compartecipazione alla retta e ne ha poi effettuato la revisione annuale.

Con provvedimento del 14 ottobre 2025 il Comune ha determinato il contributo in misura pari a Euro 15,37 giornalieri, calcolando una capacità contributiva di gran lunga superiore al valore ISEE dichiarato. L’Amministrazione ha inoltre subordinato l’erogazione all’impegno della beneficiaria a restituire quanto anticipato al ricevimento degli arretrati dell’indennità di accompagnamento. La ricorrente ha impugnato il provvedimento e le disposizioni regolamentari presupposte, chiedendo la condanna del Comune alla rideterminazione della quota e al rimborso delle somme anticipate.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, sollevata dal Comune sul rilievo che gli artt. 2 e 5 del Regolamento non avrebbero trovato applicazione nel caso concreto. L’eccezione è respinta: l’art. 2, comma 2, lett. a) configura espressamente la prestazione come anticipazione soggetta a restituzione, e l’art. 5, comma 4, lett. g) richiede l’atto formale di impegno alla restituzione. Lo stesso provvedimento impugnato richiama quell’impegno, sicché le disposizioni concorrono a delineare come non cumulabili il contributo comunale e l’indennità.

Nel merito la censura è fondata. Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo già illustrato con la sentenza n. 261 del 14 febbraio 2024, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato n. 6926 del 2020, n. 5684 del 2019 e n. 3671 del 2018: l’ISEE è l’indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva e non sono ammessi criteri avulsi dall’indicatore con valenza derogatoria o sostitutiva. Nel Veneto, osserva il Collegio, la legge regionale n. 1/2004 ha recepito il parametro ISEE, non residuando alcuna potestà regolamentare in capo a ULSS e Comuni.

Il Tribunale valorizza l’art. 2-sexies del d.l. n. 42/2016, che esclude dal reddito disponibile i trattamenti connessi alla condizione di disabilità, e richiama la propria precedente sentenza n. 1309 del 22 luglio 2025, con cui l’art. 8, comma 2, del Regolamento è stato annullato. Segnala inoltre che il Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5215 dell’1 luglio 2026 ha respinto l’appello del Comune, confermando quelle statuizioni. La norma invocata dall’ente, l’art. 24, comma 1, lett. g), della legge n. 328/2000, ha natura programmatica e non attribuisce direttamente il potere di computare l’indennità.

Fondata è anche la censura sulla doppia valorizzazione del patrimonio mobiliare, già considerato ai fini ISEE secondo il d.P.C.M. n. 159/2013. L’ISEE, conclude il Collegio, rappresenta anche il livello massimo di compartecipazione dell’assistito ai costi. Il ricorso è accolto: sono annullati il provvedimento del 14 ottobre 2025 e gli artt. 2, comma 2, lett. a), e 5, comma 4, lett. g), del Regolamento. Il Comune provvederà entro trenta giorni alla rideterminazione della quota e al rimborso delle somme anticipate dall’1 gennaio 2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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