Riesame GSE non fa venir meno l’interesse all’annullamento della decadenza (Cons. Stato n. 1110 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione e la definizione dell’istanza di riesame ai sensi dell’art. 56, comma 8, del d.l. n. 76/2020 non fanno venir meno l’interesse del destinatario a contestare il provvedimento che nega la spettanza degli incentivi. Tale provvedimento costituisce, infatti, il presupposto giuridico e non l’oggetto diretto del procedimento di riesame, che attiva un’autotutela sui generis volta a verificare la sussistenza dei presupposti dello ius superveniens, senza rivalutare la legittimità dell’atto presupposto. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse presuppone un mutamento dell’assetto di interessi che renda inutile la decisione; la cessazione della materia del contendere postula la piena realizzazione dell’interesse sostanziale. L’erronea esclusione dell’interesse a ricorrere, ove determini l’omesso esame della totalità dei motivi, integra nullità della sentenza con rimessione al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a.

Il Fatto

La società appellante aveva ottenuto l’approvazione di un progetto di efficienza energetica e, tra il 2011 e il 2014, il riconoscimento di complessivi 60.695 titoli di efficienza energetica in esito a sette richieste di verifica e certificazione. L’ottava richiesta veniva respinta e il GSE, all’esito di un procedimento di controllo, accertava la carenza dei presupposti per gli incentivi, disponendo il recupero dei titoli già emessi. La società impugnava tali provvedimenti dinanzi al TAR Lazio.

Nel corso del giudizio sopravveniva l’art. 56 del d.l. n. 76/2020, che assoggettava il potere di decadenza ai presupposti dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e consentiva di chiedere al GSE il riesame dei provvedimenti oggetto di giudizio pendente. La società proponeva motivi aggiunti e istanza di riesame; il GSE accoglieva in parte, facendo salve le sette richieste già approvate. Il TAR dichiarava quindi cessata la materia del contendere sulla decadenza e improcedibile la domanda sull’ottava richiesta. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato l’unico motivo di appello. Il primo giudice ha fondato le proprie declaratorie sull’erroneo presupposto che il provvedimento di parziale accoglimento del riesame avesse fatto venir meno l’interesse della società. L’appellante evidenzia, al contrario, che l’esito negativo del controllo era stato confermato e continuava a fondare il rigetto dell’ottava richiesta.

Il Consiglio di Stato ricostruisce la distinzione tra i due istituti. L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse presuppone il mutamento dell’assetto di interessi in pendenza di giudizio, tale da rendere priva di utilità la decisione: ciò accade solo se il nuovo atto rechi una nuova regolazione del rapporto, sì da rendere il provvedimento impugnato espressivo di un assetto non più attuale (Cons. Stato n. 195 del 2018). La cessazione della materia del contendere postula invece la realizzazione piena dell’interesse sostanziale, che rende inutile la prosecuzione del processo.

Con l’istanza ex art. 56, comma 8, il destinatario della decadenza attiva un nuovo procedimento, diretto a verificare i peculiari presupposti introdotti dallo ius superveniens. Il GSE è chiamato a verificare che il diniego risponda a un interesse pubblico attuale, prevalente sul contrapposto interesse privato (Cons. Stato n. 10007 del 2023), non a rivalutare nel merito i presupposti del potere. Il provvedimento di riesame può modificare il rapporto in senso favorevole, ma non implica alcuna conferma in senso proprio dell’atto presupposto, non scrutinato quanto ai suoi presupposti fattuali e giuridici. Permane quindi l’interesse a coltivare il giudizio, potendo l’eventuale annullamento produrre l’integrale ripristino degli incentivi.

Il primo giudice non ha chiarito per quali ragioni l’interesse dovesse ritenersi soddisfatto da un atto che aveva confermato la non spettanza degli incentivi; anche a volerlo qualificare come conferma, ciò avrebbe giustificato al più una declaratoria di improcedibilità, non di cessazione. Manifestamente erronea è poi la declaratoria di improcedibilità sull’ottava richiesta, fondata sull’asserita mancata impugnazione del provvedimento di riesame, in realtà gravato con separato ricorso.

L’erronea definizione del giudizio ha comportato l’omesso esame del merito. I motivi, ritualmente riproposti, non possono essere esaminati direttamente in questa sede: trovano applicazione i principi dell’Adunanza plenaria n. 16 del 2024 e n. 10 del 2025, secondo cui la sentenza è nulla quando l’esclusione dell’interesse a ricorrere è frutto di un palese errore che ha impedito l’esame della totalità dei motivi. La sentenza è quindi dichiarata nulla, con rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a., e le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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