Diniego paesaggistico illegittimo se fondato su valutazioni urbanistiche e motivazione stereotipata (TAR Puglia n. 1111 del 22.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione quando l’Amministrazione fonda la propria determinazione su valutazioni attinenti alla disciplina urbanistico-edilizia di competenza comunale, anziché sulla specifica disciplina del vincolo paesaggistico. L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo rispetto al titolo edilizio e opera su un piano diverso, posto a tutela di interessi pubblici solo parzialmente coincidenti. Il diniego non può limitarsi al mero richiamo della normativa di settore, ma deve esternare le ragioni tecnico-giuridiche del contrasto tra l’opera e il contesto vincolato, con riferimento concreto alla fattispecie. In mancanza di tale valutazione specifica, l’atto è annullato, con salvezza del potere-dovere dell’Amministrazione di rideterminarsi sull’istanza.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Puglia l’atto con cui il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia ha respinto l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 91 delle NTA del PPTR. L’intervento riguardava la ristrutturazione di un’abitazione esistente con inserimento di una piscina privata, in un terreno agricolo ricadente nella scheda d’ambito n. 5.11 del PPTR.

Il diniego si fondava sul contrasto del progetto con le esigenze funzionali alla conduzione agricola del fondo, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 6/1979, e sul pregiudizio alla configurazione paesaggistica del contesto. La Regione e il Comune, regolarmente intimati, non si sono costituiti in giudizio. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso nei termini che seguono, concentrandosi sulle censure di difetto di istruttoria e di motivazione. Il punto di partenza è la distinzione tra piano paesaggistico e piano urbanistico-edilizio: l’autorizzazione paesaggistica è atto autonomo rispetto al permesso di costruire e il parametro di valutazione non coincide con la disciplina edilizia, ma si individua nella specifica disciplina del vincolo.

Su questa base il Tribunale rileva che la Regione ha posto a fondamento del diniego valutazioni propriamente urbanistiche ed edilizie, di competenza comunale, senza che i richiami alla normativa paesaggistica valgano a mutare la sostanza dell’atto. Il riferimento alla L.R. n. 6/1979 e alla destinazione agricola del fondo conferma lo sconfinamento dal perimetro proprio del giudizio di compatibilità paesaggistica.

Il Collegio richiama quindi l’orientamento secondo cui la motivazione del diniego deve contenere una puntuale esternazione delle ragioni tecnico-giuridiche che impediscono la realizzazione dell’opera, con riguardo alla descrizione dell’edificio e del progetto, al contesto paesaggistico e al rapporto tra edificio e contesto (Cons. Stato, Sez. VI, n. 853 del 2019; n. 802 del 2019; n. 4707 del 2016). Il diniego non può esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate, ma deve specificare le ragioni del rigetto con riferimento concreto alla fattispecie (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3207 del 2018; n. 3010 del 2018; n. 67 del 2018).

Nel caso concreto, al di là del mero richiamo alle fonti paesaggistiche, manca qualsiasi valutazione specifica del progetto e delle criticità idonee a evidenziarne la non conformità. La valutazione non poteva arrestarsi alla normativa di settore, ma richiedeva approfondimenti istruttori sulle caratteristiche del progetto, che sono risultati del tutto assenti. A ciò si aggiunge il conseguente difetto di motivazione, non essendo esternate le ragioni di concreta incompatibilità con il contesto paesaggistico, con riguardo anche alle NTA del PPTR, alle Linee Guida per il Patto città-campagna e alla scheda d’ambito.

Il ricorso è pertanto accolto, assorbite le ulteriori censure, con annullamento dell’atto gravato e salvezza del potere-dovere della Regione di rideterminarsi sull’istanza. Le spese sono dichiarate irripetibili per la mancata costituzione dell’Amministrazione resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *