Transito nei ruoli civili impedito dalla mancanza di requisiti morali (TAR Lazio n. 4632 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il transito del personale della Polizia di Stato, giudicato permanentemente inidoneo al servizio di istituto, nei ruoli dell’Amministrazione civile dell’Interno ai sensi del D.P.R. n. 339/1982 non si perfeziona per effetto del mero decorso del termine di 150 giorni dalla presentazione dell’istanza, ove l’istante sia privo dei requisiti morali e di condotta richiesti dall’art. 35, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 per l’accesso alle amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di sicurezza. Il silenzio-assenso non può operare in difetto dei requisiti sostanziali, la cui verifica è riservata alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione, e il dipendente che dopo il decorso del termine si sottoponga agli accertamenti medici e alle prove previste dalla procedura compie acquiescenza, rinunciando a invocare la formazione del silenzio-assenso. La dispensa dal servizio per fisica inabilità costituisce atto conseguente e a contenuto pressoché vincolato alla conclusione negativa della procedura di passaggio.
Il Fatto
Un assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, dopo essere stato giudicato dal Dipartimento militare di Medicina legale permanentemente non idoneo al servizio di istituto ma impiegabile nelle aree funzionali dell’Amministrazione civile, presentava istanza di transito nei ruoli civili del Ministero dell’Interno. L’Amministrazione rigettava la domanda, sulla base del parere contrario del Consiglio di Amministrazione, motivato dall’esistenza di pendenze penali a carico dell’istante, e successivamente lo dispensava dal servizio per fisica inabilità. Il dipendente impugnava i provvedimenti, deducendo l’avvenuto perfezionamento del silenzio-assenso per il decorso del termine di 150 giorni e la violazione dei presupposti di legge.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso. Il Collegio ha chiarito che il decorso del termine di 150 giorni, pur costituendo presupposto imprescindibile, non è da solo sufficiente a determinare l’equiparazione tra silenzio e accoglimento dell’istanza: è necessario che l’istante possieda tutti i requisiti sostanziali, la cui verifica è riservata al potere discrezionale dell’Amministrazione. Non può ottenersi per silentium ciò che non potrebbe conseguirsi con provvedimento espresso, atteso che il transito costituisce interesse legittimo e non diritto soggettivo incondizionato, subordinato alla valutazione dei requisiti etici, fisici e professionali previsti dal D.P.R. n. 339/1982 e dal regolamento attuativo di cui al D.M. 29 ottobre 1989.
Inoltre, il giudice ha rilevato che l’interessato aveva tenuto un comportamento acquiescente, sottoponendosi alla visita medica dopo il decorso del termine, così rinunciando di fatto alla formazione del silenzio-assenso, in applicazione del principio del divieto di venire contra factum proprium. Quanto ai requisiti morali, la Corte ha ritenuto applicabile l’art. 35, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, che richiede, per le amministrazioni che esercitano funzioni di sicurezza, l’assenza di condanne e di procedimenti penali in corso, richiamando il rinvio all’art. 26 della legge n. 53/1989.
Il Collegio ha valorizzato la particolarità del rapporto di pubblico impiego, connotato da doveri che impegnano il dipendente anche nella vita privata e dalla necessità di preservare il prestigio dell’Istituzione, soprattutto per il Ministero dell’Interno, preposto alla gestione della sicurezza dello Stato. Le gravi pendenze penali, oggetto di rinvio a giudizio per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio, lesioni personali aggravate, omicidio aggravato e danneggiamento, sono state ritenute idonee a pregiudicare la capacità dell’istante di adempiere correttamente ai propri compiti. La dispensa dal servizio è stata conseguentemente ritenuta legittima, in quanto atto consequenziale a contenuto vincolato ai sensi dell’art. 9 D.P.R. n. 339/1982.
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Nota della Redazione
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