Conferimento incarichi dirigenziali e scorrimento graduatorie: distinti (TAR Campania n. 3283 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 165/2001 costituisce una fase distinta e autonoma rispetto al reclutamento in ruolo, che si realizza mediante concorso e si conclude con l’approvazione della graduatoria. Ne deriva che la scelta dell’Amministrazione di ricorrere all’interpello per il conferimento degli incarichi, invece di attingere alla graduatoria ancora efficace, non integra l’ipotesi della preferenza per un nuovo concorso in luogo dello scorrimento. Tale scelta è espressione di discrezionalità organizzativa e non è sindacabile dal giudice amministrativo in mancanza di elementi di palese arbitrarietà o irragionevolezza. L’eventuale contestazione dell’individuazione del destinatario del singolo incarico appartiene, invece, alla giurisdizione del giudice ordinario.

Il Fatto

I ricorrenti, dirigenti di ruolo presso altre amministrazioni della Campania, si erano collocati tra gli idonei non vincitori di una graduatoria concorsuale per la qualifica dirigenziale, poi prorogata e parzialmente scorsa. A seguito di tale scorrimento essi si collocavano in posizione utile per l’assunzione.

La Regione Campania, con due delibere di Giunta del febbraio e marzo 2025, ha invece definito i requisiti professionali e avviato un avviso pubblico per il conferimento degli incarichi dirigenziali relativi al nuovo ordinamento degli uffici, aperto anche a dirigenti di altre amministrazioni e a esperti esterni. I ricorrenti hanno impugnato l’avviso e le delibere, lamentando la mancata valorizzazione della graduatoria ancora valida.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto le eccezioni preliminari della Regione. Quanto alla giurisdizione, la controversia non investe le modalità di scorrimento, ma la scelta organizzativa di procedere al conferimento: la posizione degli idonei in graduatoria è di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione amministrativa. Le eccezioni di inammissibilità, incompletezza del contraddittorio e improcedibilità sono state parimenti disattese.

Nel merito, il ricorso è infondato. La Corte ha chiarito che la Regione non ha bandito un nuovo concorso, ma ha utilizzato gli strumenti dell’art. 19 d.lgs. n. 165/2001 per il conferimento degli incarichi. Il rapporto dirigenziale si radica in un contratto a tempo indeterminato, mentre solo gli incarichi sono temporanei e variabili nel tempo.

Ne consegue che la giurisprudenza invocata dai ricorrenti — secondo cui, in presenza di una graduatoria efficace, lo scorrimento è la regola e il nuovo concorso l’eccezione — riguarda una fattispecie diversa, non applicabile al conferimento degli incarichi.

La scelta regionale rientra nella discrezionalità organizzativa: solo in presenza di palese arbitrarietà o irragionevolezza essa sarebbe sindacabile. La Corte ha inoltre precisato che l’eventuale contestazione dell’individuazione concreta del destinatario dell’incarico andrebbe proposta, con la relativa motivazione rinforzata, dinanzi al giudice ordinario.

Infine, è stato respinto il motivo sulla violazione degli artt. 4 e 5 legge n. 241/1990: l’avviso richiama le delibere di Giunta ed è riconducibile ai competenti uffici regionali. Il ricorso è stato respinto con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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