Punteggi tabellari e autovincolo alle dichiarazioni dell’offerente nella gara pubblica (TAR Molise n. 99 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche i punteggi tabellari devono essere attribuiti in stretta corrispondenza con le dichiarazioni che l’offerente ha reso negli appositi spazi dell’allegato di gara, predisposto a pena di esclusione. La stazione appaltante non può discostarsene per ricercare altrove, nell’offerta tecnica, elementi ulteriori idonei a riconoscere il requisito premiale, in assenza di evidenti indici di errore nella compilazione. Una simile rilettura viola l’autovincolo procedimentale, la par condicio e la trasparenza, esponendo criteri oggettivi a valutazioni soggettive. Il concorrente resta vincolato alle indicazioni testualmente espresse, e la Commissione è onerata di motivare ogni lettura divergente.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava alla procedura aperta indetta dalla So.Re.Sa. s.p.a. per la fornitura di protesi destinate alle aziende sanitarie della Campania e del Molise. Collocatasi al sesto posto nel lotto n. 73 con 66,89 punti, essa impugnava l’aggiudicazione disposta in favore della quinta classificata, che aveva conseguito 69,44 punti.
Il ricorso, originariamente proposto davanti al TAR Campania, veniva riassunto davanti al TAR Molise dopo la declinatoria di competenza per territorio ex art. 15 cod. proc. amm. La ricorrente contestava tre voci del disciplinare: il riconoscimento di due punti per un inserto in ceramica da 28 mm e di quattro punti per il follow up del cotile, nonché il mancato riconoscimento di un punto alla propria offerta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’esame sulla natura dei criteri. Il disciplinare prevedeva per i sub criteri 1.5 e 4.2 punteggi tabellari, cioè valori fissi attribuiti in base alla presenza o assenza del requisito, come chiarito dall’allegato A7. La Commissione aveva assegnato alla controinteressata il massimo su entrambe le voci, trattandosi di due e quattro punti.
Il Tribunale rileva però che la stessa offerente aveva compilato l’allegato A6 indicando “NO” per l’inserto da 28 mm e dichiarando un follow up quadriennale. Da tali univoche dichiarazioni discendeva l’attribuzione di zero punti sul primo criterio e di soli due punti sul secondo. L’unico impegno esigibile era quello corrispondente al tenore letterale delle indicazioni rese.
Le controdeduzioni della stazione appaltante non offrono una giustificazione logica. Quanto al sub criterio 1.5, nell’elenco prodotti non compare la misura di 28 mm, e la scheda tecnica raffigura solo inserti da 32, 36 e 40 mm. Quanto al follow up, la Commissione avrebbe esteso l’indagine ad allegati diversi da quello specificamente indicato dall’offerente, superando i confini di quanto dichiarato e offerto.
Il passaggio centrale riguarda l’autovincolo. Il disciplinare imponeva la compilazione dell’allegato A6 con l’indicazione delle pagine dei documenti, proprio per evitare ricerche sull’intero contenuto delle offerte. In assenza di evidenti indici di errore, la Commissione non poteva discostarsi dalle dichiarazioni: una lettura arbitraria lederebbe la par condicio e la trasparenza, sottoponendo criteri quantitativi a letture soggettive.
Il Collegio esclude inoltre che la documentazione tecnica giustifichi il punteggio maggiore. L’articolo scientifico richiamato è in lingua straniera senza traduzione e si riferisce a impianti non univocamente riconducibili al cotile offerto. Il ricorso è quindi accolto, con rimodulazione dei punteggi e retrocessione in graduatoria della controinteressata. Assorbita la terza censura, non vi è luogo a provvedere sulle domande ulteriori, non essendo il contratto ancora sottoscritto.
Nota della Redazione
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