Progressione di carriera dei sottufficiali e norme transitorie abrogate (Cons. Stato n. 7052 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni transitorie che consentono il passaggio dal ruolo dei sergenti al ruolo dei marescialli non trovano applicazione quando, al momento in cui il militare diviene concretamente valutabile per l’avanzamento, esse siano già state abrogate. L’effetto dei procedimenti penali e delle conseguenti sanzioni disciplinari sulla progressione di carriera è di natura meramente sospensiva: esso differisce nel tempo la valutazione, ma non determina l’applicazione di norme non più vigenti. Il giudizio delle Commissioni di avanzamento è espressione di ampia discrezionalità tecnica e supera il sindacato di legittimità quando la motivazione individui il disvalore professionale con riferimento alla data di commissione delle condotte, anche se la definizione penale sia intervenuta successivamente. Il vizio di motivazione non sussiste quando il contesto valutativo unitario conservi l’autonomia dei giudizi per singola annualità.
Il Fatto
Un sottufficiale della Marina militare, iscritto nel ruolo dei Sergenti con il grado apicale di Secondo Capo Aiutante, ha impugnato davanti al TAR Lazio una serie di provvedimenti che avevano scandito la sua progressione di carriera: i giudizi di non idoneità all’avanzamento per le aliquote 1996 e 1997, la promozione a Secondo Capo con decorrenza 1° giugno 2001 e le successive promozioni a Secondo Capo Scelto e a Secondo Capo Aiutante.
Il militare sosteneva di aver maturato il diritto all’inquadramento nel ruolo dei Marescialli in forza della disciplina transitoria dell’art. 34 d.lgs. n. 196/1995 e dell’art. 36, comma 3, legge n. 958/1986, assumendo che i procedimenti penali che ne avevano paralizzato la carriera avessero efficacia solo sospensiva. Il TAR ha rigettato i ricorsi, condannandolo alle spese. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce la carriera del militare e ne evidenzia i passaggi decisivi. Egli fu escluso dall’aliquota formata al 31 agosto 1995 per l’avanzamento a Secondo Capo perché imputato di delitto non colposo, ai sensi dell’allora vigente art. 17, comma 3, d.lgs. n. 196/1995. Il primo procedimento penale si protrasse per oltre quindici anni e si concluse con una condanna definitiva per il reato residuo di falsità ideologica, seguita da sospensione disciplinare e detrazione di anzianità. Un secondo procedimento, definito nel 2020, comportò ulteriore sospensione e nuova detrazione.
Al cessare degli impedimenti, il militare fu incluso nell’aliquota riferita al 31 dicembre 1996, ma la Commissione lo giudicò inidoneo per le aliquote 1996 e 1997 e idoneo solo per quella del 2001, con promozione a Secondo Capo decorrente dal 1° giugno 2001. La Corte ritiene infondato il primo motivo: quando l’appellante divenne valutabile secondo gli schemi dell’art. 34 d.lgs. n. 196/1995, il comma 12 di quella disposizione era già stato abrogato dall’art. 14, comma 2, legge n. 266/1999, in vigore dal 21 agosto 1999. Il richiamo alle norme transitorie è dunque privo di pregio, perché non più applicabili alla data della promozione.
Irrilevante è anche l’ammissione al corso riservato ai Marescialli, che è meramente propedeutica e non assicura la progressione; peraltro il militare non lo frequentò. Quanto ai giudizi di non idoneità, il Collegio richiama il consolidato orientamento sulla discrezionalità tecnica delle Commissioni di avanzamento, sindacabili solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Il lamentato sfasamento temporale non sussiste: la Commissione valorizzò le condotte commesse già nel 1995, la cui proiezione negativa era ragionevolmente percepibile nelle annualità considerate, a nulla rilevando la successiva definizione dei procedimenti.
Il contesto valutativo unitario non compromise l’autonomia dei giudizi, come dimostra l’esito differenziato per l’aliquota del 2001. Il verbale della Commissione, atto pubblico fidefacente, attesta il giudizio collegiale senza necessità di indicare i voti dei singoli commissari. L’appello è integralmente rigettato, con compensazione delle spese di lite per la natura e le peculiarità del caso.
Nota della Redazione
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