Punteggio numerico e soglia di sbarramento nelle gare di servizi intellettuali (TAR Sardegna n. 113 del 16.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare per servizi a prevalente contenuto intellettuale, la valutazione delle offerte tecniche costituisce espressione di discrezionalità tecnica della commissione e sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che la scelta si riveli manifestamente illogica, irragionevole o arbitraria. Per sconfessare il giudizio della commissione non basta evidenziarne la mera non condivisibilità: occorre dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico. Il punteggio numerico integra di per sé sufficiente motivazione quando la lex specialis predetermini con chiarezza e adeguato dettaglio criteri, sub-criteri, livelli e coefficienti di valutazione, così da consentire di ripercorrere l’iter logico seguito. L’idoneità del voto numerico a rappresentare tale iter è direttamente proporzionale al grado di specificazione dei criteri sottesi. La presentazione di una sola offerta non radica in capo all’unico partecipante alcuna pretesa all’aggiudicazione.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava alla gara indetta dalla Regione Sardegna per l’affidamento di un servizio di comunicazione e di un programma espositivo legato al progetto di riqualificazione delle scuole regionali. Era l’unica concorrente. Il punto 10.3 del Disciplinare fissava una soglia di sbarramento a 50/90 punti per l’offerta tecnica, con esclusione dei concorrenti che non la raggiungessero.
Il progetto tecnico della ricorrente otteneva 37,7 punti. La stazione appaltante la escludeva con determinazione del Coordinatore dell’Unità di progetto, richiamando il verbale di gara. La società impugnava l’esclusione e gli atti presupposti, deducendo eccesso di potere, illogicità manifesta e difetto di motivazione: a suo avviso l’offerta meritava almeno 12,30 punti in più e, in ogni caso, l’amministrazione avrebbe dovuto esternare le ragioni di un punteggio così basso all’unica impresa partecipante, in assenza di comparazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prescinde dall’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione, perché il ricorso è infondato nel merito. Il servizio ha natura prevalentemente intellettuale e richiede una valutazione tecnico-qualitativa; il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con 90 punti per l’offerta tecnica e 10 per quella economica.
Il Tribunale ricostruisce analiticamente la lex specialis: l’art. 9 del Disciplinare articola i 90 punti in tre macro-ambiti, sette sub-ambiti e undici criteri; l’art. 10.3 precisa formule e coefficienti; la Tabella B individua cinque livelli di valutazione, da “massimo livello” a “totalmente inadeguato”, con coefficienti compresi tra 0 e 1.
Su questa base il Collegio richiama l’indirizzo consolidato secondo cui il sindacato giurisdizionale non può sostituire il giudizio riservato all’amministrazione, non potendo il giudice esercitare un sindacato sostitutivo fuori dai casi dell’art. 134 c.p.a., fermo il limite dell’abnormità della scelta tecnica. Richiama sul punto la giurisprudenza amministrativa, tra cui Cons. Stato n. 2075 del 2021 e Cons. Stato n. 291 del 2019: il voto numerico è sufficienza motivazionale quando i criteri sono dettagliati; se il giudizio non è delimitato tra un minimo e un massimo, occorre invece la motivazione.
Nel caso concreto l’amministrazione ha delimitato il giudizio tra minimo e massimo, ha applicato criteri predeterminati e ha attribuito punteggi cui corrispondono giudizi esplicativi: per sei degli undici criteri il livello assegnato è il 3 (“parzialmente adeguato”). La ricorrente, osserva il Collegio, non ha offerto alcun elemento concreto idoneo a comprovare l’erroneità o l’irragionevolezza delle valutazioni.
È irrilevante che l’offerta contenesse tutti gli elementi richiesti, perché è stata ritenuta inidonea sotto il profilo qualitativo e non quantitativo. Né rileva che vi fosse un’unica offerta. Non essendo impugnata la nomina della commissione, non può accogliersi la richiesta di una nuova valutazione. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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