Cittadinanza negata per condanna e falsa autocertificazione (TAR Lazio n. 2077 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di concessione della cittadinanza italiana è legittimo quando l’Amministrazione fonda il giudizio di inaffidabilità e di mancata integrazione su un quadro composito di elementi, quali la sussistenza di una condanna penale, la natura e la gravità del fatto addebitato e l’omessa autocertificazione della condanna in sede di domanda. Non sussiste alcun automatismo preclusivo quando la valutazione investe più indici sintomatici e non il solo precedente penale. La legittimità del provvedimento si apprezza con riferimento allo stato di fatto esistente al momento della sua emanazione, con conseguente irrilevanza delle sopravvenienze. La sopravvenuta riabilitazione non preclude all’Amministrazione di apprezzare il fatto sul piano amministrativo.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91. A fondamento del diniego l’Amministrazione ha posto la condanna riportata dal richiedente per il reato di cui all’art. 624-bis cod. pen., accertato nel 2009 e divenuta irrevocabile nel 2014, nonché l’autocertificazione con cui lo stesso aveva dichiarato di non aver mai riportato condanne penali.

Il ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina sulla cittadinanza e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, lamentando l’effetto preclusivo attribuito alla sola condanna e la mancata considerazione della sopravvenuta riabilitazione, comunicata al Ministero il giorno stesso dell’adozione del diniego. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo profilo di censura, con cui la parte denuncia un automatico effetto preclusivo del diritto di cittadinanza fondato esclusivamente sulla presenza di una condanna penale. Dal contenuto del provvedimento emerge come l’Amministrazione abbia valutato un quadro composito: la condanna, la natura e la gravità del fatto addebitato e l’omessa dichiarazione della condanna in occasione della domanda. Non è pertanto ravvisabile alcun automatismo nell’operato dell’Amministrazione.

Quanto al secondo profilo, relativo alla mancata considerazione della sopravvenuta riabilitazione, il Collegio richiama il principio secondo cui la legittimità di un provvedimento amministrativo si apprezza con riferimento allo stato di fatto esistente al momento della sua emanazione, con conseguente irrilevanza delle sopravvenienze che modifichino il quadro fattuale originariamente considerato. L’Amministrazione non poteva dunque tenere conto di una circostanza conosciuta solo successivamente.

Il Collegio aggiunge che si sottrae alle censure anche la scelta di non attendere l’esito della procedura di riabilitazione. I fatti, pur oggetto di intervenuta riabilitazione, possono incidere negativamente ai fini della concessione della cittadinanza, come affermato dal Consiglio di Stato sez. I n. 122 del 05.02.2024. L’eventuale riabilitazione non avrebbe quindi impedito di apprezzare il fatto sul piano amministrativo.

Assume valore dirimente la circostanza che il ricorrente non abbia autocertificato la condanna a suo carico. La dichiarazione non veritiera è suscettibile di determinare la reiezione della domanda, anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, come affermato da TAR Lazio, Roma, sez. I ter, n. 7395 del 05.07.2021. L’omessa dichiarazione è inoltre indicativa di una non compiuta integrazione. Il giudizio di non idoneità risulta perciò sorretto da un corredo motivazionale adeguato. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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