Sopravvenuta carenza di interesse e declaratoria di improcedibilità del ricorso (TAR Calabria n. 1531 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, rappresentata dalla stessa parte ricorrente, comporta la declaratoria di improcedibilità del giudizio, non essendo necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria o decisione nel merito. L’accertamento della carenza di interesse, in quanto evenienza processuale sopravvenuta, preclude l’esame delle questioni di merito e determina la chiusura del giudizio senza pronuncia sul fondamento delle pretese fatte valere. In assenza di opposizioni delle altre parti processuali, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra tutte le parti del giudizio, in ragione della natura della definizione del processo.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di revisione dei veicoli a motore, impugnava dinanzi al TAR Calabria la determina dirigenziale con cui la Provincia di Crotone aveva disposto la revoca dell’autorizzazione medesima. L’atto impugnato era stato adottato dal Settore 01 – Affari generali e istituzionali – Segreteria generale – Risorse umane e Pari opportunità dell’ente provinciale in data 29.11.2022. Il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento di revoca, deducendo i vizi di legittimità che assumeva inficiare l’atto. Si costituiva in giudizio la Provincia di Crotone per resistere al ricorso. Nelle more del giudizio, la parte ricorrente depositava una memoria con la quale evidenziava la propria sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della controversia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preso atto del deposito del 17 giugno 2026, con il quale la parte ricorrente ha espressamente dichiarato la propria sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. Tale dichiarazione, in assenza di opposizioni delle altre parti processuali, ha determinato l’esaurimento della res controversa e ha reso non più necessaria la prosecuzione del giudizio nel merito.
Il Collegio ha ritenuto di dover prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e di dichiarare il ricorso improcedibile. La pronuncia di improcedibilità costituisce l’esito processuale tipico nei casi in cui, dopo la proposizione del ricorso, venga meno l’interesse alla definizione del giudizio, venendo così a mancare il presupposto stesso della decisione nel merito. La carenza sopravvenuta dell’interesse processuale non richiede, infatti, alcuna valutazione sulla fondatezza delle censure dedotte, in quanto il giudizio si estingue per l’oggettiva sopravvenuta inutilità della pronuncia richiesta.
Con riferimento alle spese di lite, il Tribunale ha disposto la compensazione integrale tra tutte le parti del giudizio, valorizzando l’assenza di opposizioni sul punto e la natura della definizione del processo, determinata da una circostanza sopravvenuta indipendente dalla condotta processuale delle parti. La compensazione evita che la definizione del giudizio per ragioni processuali possa tradursi in un aggravio economico per la parte che ha comunque manifestato la propria sopravvenuta carenza di interesse.
La sentenza è stata pubblicata in data 03.08.2026 e ordinato che la stessa sia eseguita dall’autorità amministrativa, trattandosi di pronuncia che definisce il giudizio e deve essere portata a conoscenza dell’amministrazione resistente.
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Nota della Redazione
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