Qualificazione del contratto come permuta e sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. II n. 21700 del 01.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione si articola in due fasi: la ricerca della volontà dei contraenti, riservata al giudice di merito e sindacabile solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni degli artt. 1362 e segg. cod. civ., e l’inquadramento di tale volontà nello schema legale, verificabile in sede di legittimità. Il vizio di violazione di legge per erronea sussunzione del fatto nella fattispecie postula che l’accertamento in fatto sia fermo e indiscusso. È pertanto estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al giudice di merito.

Il Fatto

La società gestore dell’aeroporto ha chiesto la condanna della società concessionaria dei servizi postali al rilascio di un’area interna allo scalo, adibita a sportello, per il mancato pagamento dei canoni di subconcessione e delle spese dei consumi. La convenuta ha rivendicato la proprietà dell’area in forza di un accordo con il Ministero dei Trasporti, chiedendo in via riconvenzionale l’accertamento della proprietà, il rilascio e un’indennità di occupazione, con chiamata in causa dell’ENAC e del Ministero.

Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’azione di rilascio e rigettato la domanda riconvenzionale. La Corte d’appello ha confermato la decisione, qualificando come permuta gli atti intervenuti tra le amministrazioni. La società postale ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 1552 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., contestando la qualificazione come permuta degli atti del 24.9.1980 e del 7.11.1980. Secondo la ricorrente non vi sarebbe stato trasferimento di proprietà ma una consegna provvisoria, come confermato dalla dichiarazione di proprietà resa nel verbale di riconsegna del 2002 e dalle conclusioni del CTU.

La Corte ha ricordato che la qualificazione consta di due fasi. La prima, di ricerca della volontà dei contraenti, è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile solo per vizi di motivazione rispetto ai canoni degli artt. 1362 e segg. cod. civ. La seconda, di sussunzione nello schema legale, è verificabile in legittimità sotto il profilo della descrizione del modello tipico, della rilevanza qualificante degli elementi di fatto e delle implicazioni effettuali.

Ha richiamato il principio per cui il vizio di sussunzione postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, restando estranea alla denuncia ogni critica sulla ricostruzione del fatto materiale (Cass. civ. Sez. III n. 6035 del 2018; Cass. civ. Sez. lav. n. 3115 del 2021; Cass. n. 24414 del 2019; Cass. n. 3340 del 2019).

Nel caso concreto la ricorrente non ha contestato la violazione dei criteri ermeneutici, ma la sola qualificazione giuridica, muovendo da una diversa lettura degli atti. Dagli accertamenti di merito risultava invece il reciproco trasferimento di aree specificamente individuate, ciò che integra il contratto di permuta. Irrilevanti le diverse conclusioni del CTU, poiché la qualificazione giuridica spetta al giudice e non al perito.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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