Intervento in appello ammesso solo se il terzo fa valere diritto autonomo (Cass. civ. Sez. III n. 6834 del 14.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’intervento in appello è ammissibile soltanto quando l’interventore faccia valere una situazione soggettiva che lo legittima a proporre opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404 cod. proc. civ., ossia quando rivendichi, nei confronti di entrambe le parti contrattuali, la titolarità di un diritto autonomo incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado. Non è invece ammissibile l’intervento adesivo dipendente, volto a sostenere l’impugnazione di una delle parti per porsi al riparo da un pregiudizio mediato e riflesso. Nel giudizio di legittimità, in mancanza di espressa previsione normativa, è inammissibile l’intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, salvo il successore a titolo particolare nel diritto controverso.
Il Fatto
La curatela di un fallimento aveva convenuto in giudizio l’acquirente di un immobile, chiedendo che fosse dichiarata la simulazione assoluta della compravendita con cui una delle socie fallite gli aveva trasferito il cespite. Il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda. L’acquirente propose appello e, nella fase di gravame, intervenne una banca, garantita da ipoteca sull’immobile e già attiva in via esecutiva contro l’acquirente.
La Corte d’Appello di Napoli dichiarò inammissibile quell’intervento e rigettò il gravame, confermando la sentenza di primo grado. La ricorrente ha quindi impugnato in cassazione la statuizione di inammissibilità, deducendo la violazione degli artt. 105, 112 e 344 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
Il motivo è fondato. La Corte ricostruisce la distinzione tra le due tipologie di intervento e richiama il principio consolidato secondo cui, in appello, l’accesso del terzo è consentito solo se la sua posizione sostanziale corrisponde ai presupposti dell’opposizione di terzo. Rilevano, in tal senso, Sez. III n. 32887 del 2022.
Il discrimine è la natura del diritto fatto valere. Se l’interventore rivendica un diritto autonomo, incompatibile con l’assetto di interessi definito dal giudice di primo grado, l’intervento è ammissibile. Se invece la sua posizione si esaurisce nel timore di un pregiudizio indiretto, derivante dal rapporto che lo lega a una delle parti, l’intervento resta adesivo e non è consentito.
Nel caso concreto la Corte territoriale ha fondato la propria statuizione sulla sola rubrica dell’atto, qualificandolo come adesivo dipendente senza verificarne il contenuto effettivo e gli interessi concretamente fatti valere. La banca, garantita da ipoteca e già munita di azione esecutiva, prospettava un diritto proprio e autonomo all’accertamento dell’effettività della compravendita e della conseguente iscrizione. La motivazione è pertanto censurabile per avere omesso l’esame di tale posizione sostanziale.
La Corte esamina anche la posizione del soggetto intervenuto nel giudizio di legittimità, che aveva depositato atto di rinuncia alla prosecuzione del giudizio. Tale attività è qualificabile come intervento in cassazione e, in mancanza di espressa previsione normativa, è inammissibile: nel giudizio di legittimità non è consentito al terzo di spiegare difese se non ha partecipato alle pregresse fasi di merito, salvo il successore a titolo particolare nel diritto controverso, ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa. Dichiarata l’inammissibilità dell’intervento, non vi è luogo a provvedere sulla rinuncia.
La sentenza è quindi cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame applicando il principio disatteso. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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