Qualificazione IVA della locazione di impianti pubblicitari aeroportuali (Cass. civ. Sez. 5 n. 22190 del 28.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, ai fini della determinazione del luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, costituiscono beni immobili gli impianti pubblicitari fissati stabilmente al suolo (anche aeroportuale) che non possano essere separati dal terreno a meno di alterarne la funzionalità o a prezzo di antieconomici interventi di adattamento, secondo la nozione desumibile dall’art. 812 cod. civ. e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE. Tali prestazioni, qualificate come locazione di beni immobili, sono soggette a IVA in Italia ai sensi dell’art. 7-quater d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con conseguente esclusione del criterio generale del committente. Le disposizioni di cui agli artt. 13-ter e 31-bis del Regolamento di esecuzione UE n. 282/2011 non si applicano alle fattispecie anteriori alla loro entrata in vigore (1° gennaio 2017), essendo norme sostanziali. In tema di sanzioni tributarie, l’incertezza normativa oggettiva ex art. 8 d.lgs. n. 546 del 1992 va valutata con riferimento al giudice, non al contribuente o all’Ufficio finanziario.

Il Fatto

Una società operante nel settore della pubblicità negli aeroporti aveva emesso fatture senza addebito dell’IVA nei confronti di committenti esteri per l’utilizzo di spazi e impianti pubblicitari. L’Agenzia delle entrate, all’esito di una verifica, aveva contestato che si trattasse, in realtà, di operazioni di locazione di beni immobili, soggette a IVA in Italia. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale della Liguria, in riforma, aveva invece qualificato gli impianti come beni immobili e i relativi contratti come locazioni, rilevando che la stessa società aveva qualificato la propria attività in termini di locazione in sede di interpello e nel proprio statuto. La società ha impugnato la sentenza in Cassazione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha disatteso il primo motivo, incentrato sulla distinzione tra beni mobili e immobili e sulla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Il giudice del merito non ha errato nel qualificare gli impianti pubblicitari come beni immobili, valorizzando le loro dimensioni e il loro ancoraggio al suolo, conformemente all’art. 812 cod. civ. e alla giurisprudenza comunitaria. La Corte ha inoltre precisato che l’art. 13-ter del Regolamento UE n. 282/2011, invocato dalla ricorrente, non è applicabile ratione temporis, essendo normativa sostanziale entrata in vigore il 1° gennaio 2017, in epoca successiva all’anno di imposta contestato.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. per la mancata valutazione di prove documentali, la Corte ha ritenuto tale censura inammissibile, poiché l’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico è stato comunque considerato. La valutazione degli indizi non è atomistica ma complessiva, e la società non ha indicato in cosa si differenziassero i numerosi rapporti contrattuali, né dove i fatti sarebbero stati oggetto di discussione tra le parti.

In relazione alla qualificazione dei contratti, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della CTR che ha ricondotto i rapporti alla locazione, valorizzando sia gli indici testuali sia la condotta delle parti, in particolare la loro rappresentazione nell’istanza di interpello. Da tale qualificazione discende l’inapplicabilità dell’esclusione prevista per le prestazioni di servizi pubblicitari di cui all’art. 31-bis, par. 3, del Regolamento UE n. 282/2011, anch’esso inapplicabile ratione temporis. Infine, la Corte ha rigettato i motivi riguardanti l’esenzione da IVA delle cessioni all’esportazione (art. 10, comma 1, n. 8, d.P.R. n. 633/1972) e l’asserita obiettiva incertezza normativa idonea a escludere le sanzioni, rilevando che la società stessa aveva qualificato l’attività come locazione in sede amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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