Querela spedita a mezzo posta senza autenticazione è inesistente (Cass. pen. Sez. II n. 12161 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La querela spedita a mezzo posta deve essere munita dell’autenticazione della sottoscrizione proveniente da un soggetto legittimato a norma dell’art. 337, comma 2, cod. proc. pen. In mancanza di firma autenticata, l’istanza punitiva deve ritenersi inesistente, con conseguente improcedibilità del reato. La mancata identificazione di colui che ha materialmente presentato l’atto non si confonde con l’autenticazione della sottoscrizione del querelante, che è requisito di validità del deposito da parte di un delegato o della spedizione a mezzo posta.
Il Fatto
La Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna del ricorrente per il delitto di truffa aggravata, con pena sospesa condizionalmente. La sentenza di primo grado risale al 30.01.2024.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: il travisamento della prova dichiarativa, la mancata disamina degli elementi costitutivi del reato, l’irritualità della querela per difetto di autenticazione della sottoscrizione e la qualificazione giuridica del fatto. Il ricorrente ha inoltre dedotto di aver cercato un bonario componimento della controversia. La questione decisiva riguarda la validità dell’istanza punitiva, depositata dal difensore delegato senza l’autenticazione della firma del querelante.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo sulla validità della querela, riconoscendogli carattere preliminare e assorbente. L’istanza punitiva risulta spedita a mezzo posta senza l’autenticazione della firma del sottoscrittore. Il ricorrente aveva omesso di devolvere la questione con l’atto di appello, benché il regime di procedibilità del reato fosse già stato modificato dal d.lgs. n. 150/2022.
La Corte territoriale, di fronte all’eccezione sollevata in sede di discussione, l’aveva rigettata ampliando il thema decidendum, sul presupposto della certa identificazione del querelante e della sua successiva comparizione in giudizio. Per il Collegio tale argomento è giuridicamente non condivisibile.
Viene ribadito il principio secondo cui la querela spedita a mezzo posta deve recare l’autenticazione della sottoscrizione proveniente da un soggetto legittimato a norma dell’art. 337 cod. proc. pen. In difetto, l’istanza punitiva è inesistente. La Corte richiama sul punto Sez. II n. 52601 del 05.12.2014 e n. 38905 del 16.09.2008.
Il Collegio rileva che la Corte di appello confonde due piani distinti: la mancata identificazione di chi ha materialmente presentato l’atto — evocata con il richiamo a Sez. Un. n. 26268 del 28.03.2013 — e l’autenticazione della sottoscrizione del querelante, espressamente richiesta quale requisito di validità nelle ipotesi di deposito da parte di un delegato o di spedizione a mezzo posta mediante piego raccomandato, come avvenuto nella specie.
La Corte dispone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, perché il reato è improcedibile per difetto di valida querela. L’accoglimento del motivo assorbente assorbe ogni ulteriore doglianza.
Nota della Redazione
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