L’accertamento radiografico del polso prevale sui documenti di dubbia efficacia (Cass. pen., Sez. I, n. 38288 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’esame radiografico del polso costituisce uno strumento idoneo per valutare il processo di accrescimento dell’organismo nell’età evolutiva e deve prevalere rispetto alle eventuali diverse indicazioni fornite da documenti d’identità di dubbia efficacia identificativa e fidefacente. I dati emergenti da un documento d’identità estero di provenienza certa e di autenticità verificata possono invece prevalere sulle risultanze dell’esame radiografico. L’accertamento effettuato da un medico specialista radiologo nell’ambito di una struttura ospedaliera è di per sé sufficiente, non essendo richiesta una valutazione multidisciplinare. Il giudizio di inattendibilità di un documento anagrafico estero risultante da un “giudizio suppletivo” basato su dichiarazioni di stretti congiunti è legittimo.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala, con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Palermo, per il reato di cui all’art. 12, commi 1, 3, lett. a) e b) e 3-ter, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998, per aver condotto un natante con migranti. Avverso la sentenza di secondo grado, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi: il primo relativo all’erronea valutazione della maggiore età, il secondo in punto di responsabilità in qualità di conducente del natante.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il primo motivo e inammissibile il secondo.
In merito all’accertamento dell’età, il Collegio ha dato continuità al principio di legittimità secondo cui l’esame radiografico del polso è strumento idoneo a valutare il processo di accrescimento dell’organismo e prevale su documenti d’identità di dubbia efficacia. La Corte ha precisato che solo un documento d’identità estero di provenienza certa e autenticità verificata può prevalere sulle risultanze radiografiche. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente valorizzato l’esame auxologico effettuato presso una struttura ospedaliera, ritenendo meramente assertiva la tesi dell’incompetenza del medico radiologo. Il documento prodotto dalla difesa, redatto in esito a un giudizio suppletivo richiesto dal padre dell’imputato e basato su dichiarazioni di stretti congiunti, è stato correttamente valutato come inattendibile, anche per la discordanza con la data di nascita dichiarata dall’interessato.
La Corte ha escluso che la mancata indicazione del margine di errore infici la validità dell’accertamento, precisando che il precedente citato dal ricorrente (Sez. 6, n. 38681 del 28/06/2023) non enuncia alcun principio di obbligatorietà di una valutazione multidisciplinare, ma si limita a un caso specifico. La motivazione del giudice di secondo grado si inserisce nel quadro nazionale e convenzionale, incluso il Protocollo di “Approccio multidimensionale” del 2009, essendo l’accertamento assicurato da un esame radiografico effettuato da un medico specialista.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché reiterativo, aspecifico e interamente versato nel fatto. La Corte ha rilevato che i giudici di merito avevano valutato l’attendibilità delle dichiarazioni dei tre migranti, uno dei quali ascoltato in incidente probatorio, unitamente al riconoscimento fotografico e alla foto che ritraeva il ricorrente alla guida del natante. Le obiezioni difensive sul possibile accordo tra i testimoni sono state considerate congetturali e prive di riscontri obiettivi.
Al rigetto del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
Nota della Redazione
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