Ripristino parziale dei luoghi non integra la causa estintiva paesaggistica (Cass. pen. Sez. III n. 25375 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La causa estintiva del reato paesaggistico prevista dall’art. 181, comma 1-quinquies, d.lgs. n. 42/2004 presuppone la rimessione in pristino integrale delle aree o degli immobili sottoposti a vincolo, da realizzarsi prima che l’autorità amministrativa la disponga d’ufficio e comunque prima della condanna. La permanenza di opere abusive, quali le fondazioni in calcestruzzo oggetto di ordinanza di ripristino, impedisce l’operatività della causa premiale. La condotta susseguente al reato, a seguito della novella di cui al d.lgs. n. 150/2022, rientra tra i parametri di valutazione dell’art. 131-bis cod. pen., ma non può, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un’offesa che non lo era al momento del fatto.

Il Fatto

Il proprietario di un fondo veniva condannato, con pena sospesa, per i reati di cui all’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42/2004, all’art. 734 cod. pen. e all’art. 1161 cod. nav., per avere realizzato, in area sottoposta a vincolo paesaggistico ed entro trenta metri dal confine del demanio marittimo, un muro in conci di tufo su fondazioni in calcestruzzo, di lunghezza pari a sette metri e altezza pari a un metro e mezzo, oltre a un barbecue, in assenza delle prescritte autorizzazioni.

La Corte d’appello confermava la condanna. Il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, l’erronea esclusione della causa estintiva per intervenuto ripristino, l’apparenza della motivazione in ordine al reato di cui all’art. 734 cod. pen. e l’illogicità del diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione della causa estintiva speciale. La norma è concepita come misura premiale limitata alle condotte illecite minori di turbativa del paesaggio e rivolta a incentivare il tempestivo recupero della zona vincolata, affinché il paesaggio riacquisti il precedente aspetto esteriore. Nel caso concreto, gli accertamenti di fatto, non contestati, avevano attestato la permanenza delle fondazioni in calcestruzzo, per le quali era stata emessa ordinanza di ripristino: era dunque mancato il completo recupero del pregio estetico dei luoghi.

I primi due motivi sono pertanto dichiarati manifestamente infondati, anche nella parte in cui, attraverso la deduzione del travisamento probatorio, miravano a una diversa ricostruzione del fatto. La motivazione dei giudici di merito risulta adeguata e logica.

Fondato è invece il terzo motivo. La sentenza impugnata contiene una motivazione apparente in ordine alla responsabilità per il reato di cui all’art. 734 cod. pen.: si limita all’esposizione dei principi giurisprudenziali in materia senza alcun riferimento alle circostanze concrete del fatto.

Quanto al diniego dell’art. 131-bis cod. pen., la Corte ricostruisce l’evoluzione normativa. La riforma Cartabia, con la legge delega n. 134 del 2021, ha attribuito rilievo alla condotta susseguente al reato, indicazione recepita dalle Sezioni Unite n. 18891 del 27.01.2022 prima ancora del d.lgs. n. 150/2022, che ha inserito al primo comma dell’art. 131-bis cod. pen. le parole «anche in considerazione della condotta susseguente al reato».

Tale condotta rientra ora tra i parametri di cui all’art. 133, comma 1, cod. pen., rilevando per l’apprezzamento dell’entità del danno o come spia dell’intensità dell’elemento soggettivo; non può tuttavia, da sola, rendere tenue un’offesa che tale non era al momento del fatto, secondo quanto affermato da Sez. III n. 18029 del 04.04.2023. Nel caso di specie il giudice di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, in un contesto in cui non vi era stato alcun completo ripristino: le valutazioni di merito, non manifestamente illogiche né contraddittorie, sono insindacabili in sede di legittimità.

La sentenza è quindi annullata con rinvio, limitatamente al reato di cui all’art. 734 cod. pen., ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo; nel resto il ricorso è inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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