Improcedibile il ricorso avverso l’avviso orale revocato in corso di causa (TAR Calabria n. 1054 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di revoca su istanza di parte dell’avviso orale adottato dal Questore, il ricorso per annullamento va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Annullamento e revoca costituiscono distinti strumenti di autotutela: l’annullamento presuppone l’illegittimità originaria dell’atto ed esplica effetti ex tunc, mentre la revoca consegue a sopravvenute valutazioni di inopportunità e produce effetti ex nunc, facendo salvi quelli già maturati. La sola revoca non soddisfa l’interesse del ricorrente alla rimozione dell’atto sin dalla sua origine, salvo che questi deduca specifiche circostanze idonee a radicare un’utilità concreta e attuale. Il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato non esige prove compiute sulla commissione di reati, essendo sufficienti mere supposizioni fondate su circostanze di fatto.

Il Fatto

La ricorrente era stata deferita in stato di libertà per i reati di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, asseritamente commessi il 1° aprile 2024. La Questura della Provincia di Catanzaro aveva emesso nei suoi confronti un avviso orale il 7 febbraio 2024.

Avverso tale provvedimento la ricorrente ha proposto ricorso, deducendo la violazione degli obblighi di motivazione e di comunicazione di avvio del procedimento, l’eccesso di potere per difetto dei presupposti di cui all’art. 1 d.lgs. n. 159/2011 e l’ingiustizia manifesta per il lungo tempo trascorso tra i fatti e l’adozione della misura. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha disposto, in data 12 gennaio 2026, la revoca su domanda del provvedimento, a seguito dell’archiviazione del procedimento penale. La ricorrente ha insistito per la pronuncia di annullamento, invocando un interesse alla rimozione retroattiva dell’atto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare il rapporto tra annullamento e revoca. I due istituti si distinguono tanto per presupposti quanto per effetti: il primo muove dall’illegittimità originaria dell’atto e opera ex tunc; la seconda consegue a una sopravvenuta valutazione di inopportunità e opera ex nunc, facendo salvi gli effetti già prodotti.

Secondo il Tribunale, l’annullamento di un provvedimento già revocato in corso di causa resta possibile solo se il ricorrente conserva un interesse concreto e attuale alla rimozione dell’atto sin dalla sua origine, interesse che la sola revoca non soddisfa. Nel caso di specie la ricorrente ha evocato un generico interesse partecipativo a procedure concorsuali, senza dedurre specifiche circostanze idonee a radicare un’utilità concreta. Ne deriva l’improcedibilità del ricorso.

Il Collegio esamina poi, ai fini dell’esclusione della soccombenza virtuale, i motivi nel merito. Quanto al difetto dei presupposti, ricorda che l’avviso orale è misura volta a prevenire i reati e non a reprimerli, e non richiede elementi di sicura colpevolezza né azioni delittuose in corso. Il giudizio di pericolosità sociale si fonda sulla possibilità, suffragata da elementi di fatto, che il sottoposto costituisca un pericolo per la sicurezza pubblica, potendo basarsi anche su meri indizi, purché emerga una personalità incline a comportamenti antisociali ascrivibile alle categorie dell’art. 1 d.lgs. n. 159/2011. La scelta legislativa del verbo “può” riconosce all’Autorità amministrativa un ampio potere discrezionale, sindacabile solo per abnormità dell’iter logico o incongruenza della motivazione: profili che nella specie non ricorrono. L’amministrazione ha valorizzato in modo non irragionevole la natura e la complessità delle condotte contestate.

Quanto al contraddittorio procedimentale, il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui l’avviso orale ha natura ed efficacia monitoria e non richiede la previa comunicazione ex art. 7 legge n. 241/1990, poiché il presupposto è una condotta che impone un intervento urgente dell’autorità di Pubblica Sicurezza. Tuttavia osserva che il lungo lasso di tempo tra i fatti e l’emissione della misura esclude l’urgenza e rende illegittima l’omessa comunicazione di avvio. Nel caso concreto la ricorrente non ha comunque allegato quali elementi avrebbe addotto in sede procedimentale.

In conclusione il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *