Inammissibile in reclamo il motivo su questione nuova (Cass. civ. Sez. I n. 30983 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni già comprese nel thema decidendum del precedente grado di giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio. Ove siano prospettate questioni non esaminate dal giudice di merito, la parte ricorrente ha l’onere non solo di allegarne l’avvenuta deduzione, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonché il luogo e il modo della deduzione, onde consentire alla Suprema Corte di controllare la veridicità dell’asserzione prima di esaminare il merito.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Bari, con la sentenza impugnata, rigettava il reclamo ex art. 18 l. fall. proposto da una società sportiva dilettantistica avverso la sentenza del Tribunale che ne aveva dichiarato il fallimento su istanza dell’Ufficio della Procura della Repubblica.
La Corte territoriale fondava la decisione sulla natura commerciale dell’attività esercitata, desunta dalla percezione dei canoni di affitto d’azienda e dalla nota integrativa al bilancio, che riportava ingenti debiti derivanti da operazioni di natura commerciale. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo; il Fallimento ha resistito con controricorso e il pubblico ministero ha depositato requisitoria scritta.
La Motivazione della Corte
Il mezzo di impugnazione denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 10 l. fall., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. La ricorrente sosteneva che, avendo concesso in affitto l’intero compendio aziendale a un altro soggetto giuridico sin dal 22 luglio 2013, avesse di fatto cessato l’attività d’impresa ben prima del termine annuale previsto dall’art. 10 l. fall. rispetto al fallimento pronunciato nel 2022.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. Ha richiamato il principio, consolidato nella propria giurisprudenza, secondo cui i motivi devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del grado precedente, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione, salvo quelli rilevabili d’ufficio.
Nel caso concreto, la Corte ha rilevato che il tema della non fallibilità dell’imprenditore per cessazione dell’attività non risultava oggetto di trattazione nel giudizio di reclamo, il cui esame era perimetrato al solo accertamento della sussistenza della natura commerciale dell’attività esercitata. La censura introduceva dunque una questione estranea al perimetro del merito.
La ricorrente non ha fornito specifiche indicazioni in merito alla deduzione nei giudizi di merito della questione della non fallibilità per cessazione ultrannuale, essendosi limitata ad affermare di aver dato atto nel ricorso della cessazione dell’attività commerciale in conseguenza dell’affitto d’azienda. La Corte ha così confermato l’inammissibilità, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi del d.P.R. 30.05.2002 n. 115.
Nota della Redazione
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