Appello del giudice di pace non convertibile in ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. IV n. 39754 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’imputato può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria e, quanto alle sentenze che applicano la pena pecuniaria, solo se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno. Proposto l’appello avverso una sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria, il giudice non è tenuto a convertirlo in ricorso per cassazione. La conversione presuppone una mera inesatta qualificazione giuridica del gravame; essa è esclusa quando dall’esame dell’atto emerge che la parte ha intenzionalmente interposto il mezzo non consentito, con doglianze di merito estranee al giudizio di legittimità. In tale ipotesi l’appello deve essere dichiarato inammissibile.

Il Fatto

Il Giudice di Pace condanna l’imputato alla sola pena pecuniaria per il delitto di cui all’art. 590 cod. pen., oltre che alle spese del procedimento. La persona offesa ha revocato la costituzione di parte civile. L’imputato propone appello avverso la sentenza di primo grado.

Il Tribunale, con ordinanza, dichiara inammissibile l’appello, rilevando che a norma dell’art. 37 d.lgs. n. 274 del 2000 l’imputato può appellare solo le sentenze del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria, ovvero quelle che applicano la pena pecuniaria se impugnate unitamente al capo relativo al risarcimento del danno. Avverso l’ordinanza l’imputato ricorre per cassazione, deducendo la mancata conversione dell’atto di appello in ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla lettera dell’art. 37 d.lgs. n. 274 del 2000, che riserva l’appello alle sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria, ammettendolo contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria solo se l’imputato impugna anche il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno. Ne deriva che avverso la sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria non poteva essere interposto appello, con la conseguente questione della eventuale conversione dell’atto di impugnazione.

Il Collegio aderisce all’orientamento della Sezione IV secondo cui è inammissibile l’impugnazione proposta con un mezzo di gravame diverso da quello prescritto quando dall’esame dell’atto emerga che la parte abbia intenzionalmente interposto il mezzo non consentito dalla legge, non suscettibile di conversione in ricorso per cassazione (Sez. 4 n. 1441 del 2023).

Tale principio non contraddice le Sezioni Unite n. 45371 del 2001, secondo cui il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento e l’esistenza di una voluntas impugnationis, trasmettendo poi gli atti al giudice competente. Il potere-dovere di qualificazione del gravame privilegia la volontà della parte di attivare il rimedio predisposto dall’ordinamento, ma è finalizzato alla salvezza, non alla modifica, di quella volontà.

Al giudice non è consentito sostituire il mezzo di impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato con quello diverso che sarebbe stato astrattamente ammissibile. In tal caso non si configura un’inesatta qualificazione giuridica del gravame, rettificabile ope iudicis, ma un’infondata pretesa, sanzionata con l’inammissibilità (Sez. 5 n. 55830 del 2018).

Nel caso concreto, dall’atto di appello risultano dedotti il travisamento delle prove e la ricostruzione della dinamica dei fatti, oltre che l’entità della pena: doglianze proprie del giudizio di merito, che non si attagliano ai canoni del giudizio di legittimità e non consentono la conversione. La questione relativa al sequestro del fucile e all’omessa pronuncia sulla confisca non risulta poi oggetto dei motivi di appello; in mancanza di decisione del giudice di cognizione, la competenza appartiene al giudice dell’esecuzione. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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