Fungibilità delle pene e reati permanenti: rileva la cessazione della permanenza (Cass. pen. Sez. I n. 34100 del 22.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanenti quando la permanenza sia cessata dopo l’espiazione senza titolo. In tal caso il periodo di detenzione patito senza titolo si colloca, almeno in parte, durante la consumazione del reato, sicché nessuna delle due pene può essere considerata espiata in luogo dell’altra. Il giudice dell’esecuzione deve pertanto accertare il momento in cui la permanenza è venuta meno e verificare se la detenzione contestata si sia interamente svolta dopo tale momento. È irrilevante, a tal fine, la data formale della sentenza di condanna, poiché la cessazione della permanenza va individuata oggettivamente e non in base al provvedimento che la accerta. Il motivo di ricorso che contesti il percorso argomentativo del provvedimento impugnato senza confrontarsi con le sue ragioni è inammissibile per mancanza di specificità.

Il Fatto

Un condannato ha proposto istanza al giudice dell’esecuzione chiedendo il riconoscimento della fungibilità tra la detenzione senza titolo patita per un determinato periodo e l’espiazione della pena inflitta per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. La Corte d’appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza rilevando che la consumazione del reato associativo era cessata in data successiva all’inizio del periodo detentivo di cui si chiedeva la fungibilità.

Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto scomporre il reato associativo per isolare la frazione di condotta antecedente alla detenzione senza titolo, poiché la data di cessazione della permanenza indicata nel provvedimento sarebbe solo formale e le intercettazioni sarebbero cessate ben prima.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e muove dall’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’istituto della fungibilità non si applica ai reati permanenti quando la permanenza sia cessata dopo l’espiazione senza titolo. Nel caso di specie, il ricorrente avrebbe potuto ottenere il riconoscimento richiesto soltanto se l’appartenenza all’associazione fosse cessata entro l’inizio del periodo detentivo di cui si chiede la fungibilità.

Il primo argomento difensivo — la natura meramente formale della data di cessazione, perché coincidente con quella della sentenza di condanna di primo grado, e la cessazione delle intercettazioni in epoca anteriore — è giudicato inconferente. La Corte osserva che, anche a voler ritenere provata l’appartenenza all’associazione soltanto fino alla data di cessazione delle captazioni, tale data resta comunque successiva all’inizio del periodo di detenzione senza titolo.

Il secondo argomento — la cessazione di fatto della condotta partecipativa in occasione della carcerazione — è invece dichiarato inammissibile per mancanza di specificità, perché non prende posizione sul percorso logico dell’ordinanza impugnata. Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che la condotta non è cessata in quel momento, poiché l’attività di intercettazione svolta dopo la scarcerazione ha dimostrato che il ricorrente, tornato in libertà, ha ripreso la propria posizione apicale nel gruppo criminale.

Il ricorso non si confronta con questa motivazione e non la scalfisce. Ne consegue che il provvedimento impugnato resiste alle censure e che, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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