Mansioni superiori nel lavoro pubblico: nessuna promozione automatica (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6395 del 08.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rapporto di lavoro con ente pubblico non economico assoggettato alla disciplina di un contratto collettivo di diritto privato, l’applicazione del CCNL privatistico non sottrae il rapporto all’ambito del lavoro pubblico privatizzato, salva espressa e specifica previsione contraria di legge. Trova pertanto applicazione l’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, con la conseguenza che l’esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento dà diritto alle corrispondenti retribuzioni, ma non è utile all’acquisizione definitiva della qualifica superiore. La corretta qualificazione pubblicistica del rapporto non costituisce eccezione in senso tecnico e rientra nel potere del giudice, anche d’ufficio, quando la natura dell’ente discende direttamente dalla legge.
Il Fatto
Il lavoratore, operaio specializzato assunto a tempo determinato presso la Regione e poi transitato a tempo indeterminato alle dipendenze di un’agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, agiva per il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento. Deduceva di essere stato adibito a nuove mansioni riconducibili al livello superiore e invocava l’istituto della promozione automatica prevista dal CCNL di categoria una volta decorsi quaranta giorni di impiego nelle mansioni superiori.
Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’Appello confermava, ritenendo applicabile il CCNL del settore e provato l’esercizio di fatto delle mansioni superiori. L’agenzia ricorreva per cassazione, contestando la qualificazione del rapporto e l’applicabilità della disciplina privatistica.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il primo motivo, relativo al carattere asseritamente apparente della motivazione: la sentenza impugnata è legittimamente motivata per relationem, avendo il giudice di appello dato conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della conferma della decisione di primo grado in relazione ai motivi di impugnazione.
È invece fondato il secondo motivo. La Corte rileva che il quadro fattuale sottostante è incerto e demanda al giudice di rinvio il relativo accertamento. Ma anche a voler seguire l’ipotesi più favorevole al lavoratore, e dunque l’applicazione della disciplina privatistica, la soluzione non muta: l’esercizio di fatto di mansioni superiori, mentre dà diritto alle corrispondenti retribuzioni, non è utile all’acquisizione definitiva della qualifica superiore.
Il principio è ricostruito richiamando i precedenti Cass. Sez. L n. 10811 del 2023 e Cass. Sez. L n. 20107 del 2023, resi in fattispecie analoghe. La sottoposizione di un rapporto con ente pubblico non economico alla disciplina di un CCNL di diritto privato non comporta il fuoriuscire del rapporto dal lavoro pubblico privatizzato: salva espressa e specifica previsione contraria di legge, trovano applicazione le regole generali del d.lgs. n. 165/2001. Per il personale operaio dell’agenzia, il cui rapporto è regolato dal CCNL privatistico ai sensi della legge regionale istitutiva, opera quindi l’art. 52 d.lgs. n. 165/2001.
La Corte esclude che l’applicazione del regime pubblicistico sia preclusa dalla mancata tempestiva deduzione dell’agenzia in primo grado: la corretta qualificazione del rapporto non costituisce eccezione e rientra nel potere del giudice, a maggior ragione quando la natura pubblica dell’ente discende direttamente dalla legge, in ossequio al principio iura novit curia.
Ne deriva l’inapplicabilità della previsione del CCNL privatistico quanto agli effetti dello svolgimento di fatto di mansioni superiori. Quanto alle differenze retributive, il loro riconoscimento dovrà essere valutato dal giudice di rinvio in base alla prova dell’effettivo espletamento delle mansioni superiori per l’intero arco del periodo rivendicato, non essendo sufficiente la prova limitata al periodo previsto dalla contrattazione. Il diritto alla retribuzione superiore sorge, di tempo in tempo, in ragione del concreto esercizio delle mansioni, con il relativo onere probatorio a carico del dipendente. La sentenza è cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione.
Nota della Redazione
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