Decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro dopo la legge n. 92/2012 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16073 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, non è assistito da un regime di stabilità, mancando i presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata. Ne consegue che, per tutti i diritti non ancora prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 cod. civ., dalla cessazione del rapporto di lavoro e non in costanza dello stesso.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda del lavoratore nei confronti della società datrice, riconoscendogli la superiore qualifica di cui al V livello del CCNL di settore per lo svolgimento, sin dal maggio 2007, di mansioni superiori, con condanna al pagamento delle relative differenze retributive.
La società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 2935 e 2948 cod. civ. La censura muove dalla tesi secondo cui la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che la novella dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 ad opera della legge n. 92 del 2012 rendesse non predeterminabile ex ante il regime di tutela applicabile in azienda e, dunque, non “stabile” il rapporto, con conseguente decorrenza della prescrizione dei crediti solo dalla cessazione del rapporto.
La Motivazione della Corte
La Sezione Lavoro ha dichiarato il ricorso non fondato, richiamando la giurisprudenza già espressa sul punto (Cass. n. 26246 del 2022 e Cass. n. 29981 del 2022). A seguito di approfondita valutazione del novellato quadro normativo, il Collegio ha ribadito che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per come ridisegnato dalla legge n. 92 del 2012 e dal d.lgs. n. 23 del 2015, manca dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una tutela adeguata.
Da tale premessa discende la qualificazione del rapporto come non assistito da un regime di stabilità. Sul piano degli effetti, per tutti i diritti che non risultino prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, in forza del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 cod. civ., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Il Collegio ha poi escluso ragioni per discostarsi da tali precedenti, osservando che, una volta enunciata la regula iuris con l’intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa ha vocazione di stabilità, accentuata dalle novelle del 2006 (art. 374 cod. proc. civ.) e del 2009 (art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.), come affermato dalle Sezioni Unite n. 15144 del 2011.
La Corte ha precisato che l’affermazione della non vincolatività del precedente va armonizzata con l’esigenza di garantire l’uniformità dell’interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo della Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 23675 del 2014). In un sistema che valorizza l’affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, con effetti positivi anche sulla riduzione del contenzioso, i mutamenti di orientamenti consolidati sono ammessi solo se giustificati da gravi ragioni (Sezioni Unite n. 11747 del 2019).
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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