Rimborso parziale accettato con quietanza liberatoria estingue la contestazione sul bonifico frodato (ABF Collegio di Milano n. 3274 del 14.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La quietanza sottoscritta dal cliente che accetta una somma a completa definizione della lamentela costituisce negozio transattivo abdicativo con efficacia liberatoria, quando il suo contenuto consente di desumere in termini non equivoci la volontà di rinunciare a ulteriori pretese e l’oggetto della rinuncia. L’importo rinunciato può essere determinato anche per relationem, attraverso il richiamo al reclamo precedentemente formulato che indichi con chiarezza la somma pretesa. La semplicità dei termini della transazione e l’assenza di prova contraria escludono che il cliente versi in errore o in difetto di informazione. Ne consegue il rigetto del ricorso volto al rimborso della parte residua dell’operazione disconosciuta.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di essere stato contattato tramite un sms apparentemente inviato dall’intermediario e, successivamente, mediante una chiamata telefonica attribuita alla Polizia Postale. Gli veniva prospettato un indebito utilizzo della propria carta e gli veniva chiesto di collaborare all’identificazione dei responsabili. In questo contesto forniva dati personali e codici bancari.

Insospettito, contattava il numero verde dell’intermediario e apprendeva che dal conto era stato disposto un bonifico ordinario di € 3.410,00. Chiedeva il blocco della transazione e della carta, ma il giorno seguente la filiale gli comunicava l’impossibilità del recall, essendo il bonifico stato disposto prima delle ore 20.00 del giorno precedente. In filiale gli veniva poi proposto un accordo da € 1.000,00, che il cliente accettava sottoscrivendo una lettera di manleva. Presentava reclamo, riscontrato negativamente, e denuncia. Chiede il rimborso della parte residua, pari a € 2.410,00.

La motivazione del Collegio

L’intermediario eccepisce che le operazioni sono state autenticate con l’inserimento delle credenziali e l’autorizzazione tramite MPIN, che le notifiche sono state inviate e che il cliente avrebbe potuto revocare il bonifico entro le ore 20.00, avendo anche effettuato un nuovo accesso all’internet banking. Sostiene inoltre la colpa grave del cliente per aver comunicato i codici e chiede il rigetto del ricorso.

Il Collegio concentra l’analisi sull’efficacia liberatoria del documento sottoscritto, avente ad oggetto “Definizione lamentela”, versato in atti. Richiama la giurisprudenza dei Collegi formatasi in materia di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, e in particolare il Collegio di Coordinamento, decisione n. 4580 del 12 maggio 2025, secondo cui la quietanza è liberatoria quando risulti in termini non equivoci la volontà di rinunciare con effetti estintivi e siano determinati gli importi oggetto di rinuncia, anche per relationem.

Nel caso concreto la quietanza non menziona l’importo rinunciato, ma richiama espressamente la lamentela, cioè il reclamo del 29/09/2025, anteriore alla quietanza, dal quale è ricavabile la determinazione della somma pretesa di € 3.410,00. Il Collegio sottolinea che la fattispecie presenta elementi peculiari rispetto ai contratti di cessione del quinto: riguarda un’unica lamentela relativa a una sola operazione disconosciuta, che il cliente ha accettato di non portare avanti reputando le proprie pretese soddisfatte con la liquidazione di € 1.000,00.

Le contestazioni sul difetto di informazione sono ritenute indimostrate e contraddette dalla semplicità dei termini della transazione e dalla dichiarazione dell’intermediario di aver fornito adeguata spiegazione. Il Collegio richiama Cass. nn. 9120/2015 e 18094/2015 e conclude che il documento ha natura di negozio transattivo abdicativo con efficacia liberatoria.

Tale circostanza, avendo natura assorbente di ogni altra questione, comporta il rigetto del ricorso. Restano così non esaminate le doglianze sull’autenticazione dell’operazione e sulla possibilità di blocco del bonifico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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