Leasing: TAEG non obbligatorio e art. 1526 c.c. derogabile dalle parti (Cass. civ. Sez. III n. 34882 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di locazione finanziaria non destinata a consumatori, l’omessa indicazione del TAEG/ISC non determina la nullità del contratto né l’applicazione dell’art. 117, comma 6, T.U.B., poiché l’indice sintetico di costo non rientra tra i tassi, prezzi e condizioni la cui mancata indicazione è sanzionata dalla legge. L’art. 1526 cod. civ. è norma derogabile: le parti possono predeterminare il danno mediante clausola penale secondo un assetto diverso da quello legale, salva la riduzione ad equità ove il risultato sia manifestamente eccessivo. Ne deriva che è legittima la clausola che, in caso di risoluzione per inadempimento, consente al concedente di trattenere le rate pagate e di esigere i canoni scaduti e a scadere.

Il Fatto

Una società utilizzatrice e i fideiussori proponevano opposizione al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale aveva ingiunto il pagamento di canoni scaduti e a scadere relativi a due contratti di leasing di beni mobili. In pendenza del giudizio, l’utilizzatrice denunciava il furto dei beni e la concedente incassava l’indennizzo assicurativo, di cui il giudice teneva conto nel rideterminare il dovuto.

Il Tribunale revocava il decreto e condannava gli opponenti al pagamento della sola differenza. La Corte d’Appello rigettava i gravami riuniti, escludendo la nullità dei contratti per mancanza del documento di sintesi e per omessa indicazione dell’ISC, e ritenendo legittime le clausole sulla risoluzione. I soccombenti ricorrevano in cassazione, in via principale e incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara preliminarmente l’improcedibilità del controricorso, depositato tardivamente rispetto alla notifica del ricorso, desumendo la sanzione dai principi generali del processo civile in tema di termini per gli atti difensivi. Non può quindi tenersi conto nemmeno della memoria della controricorrente, non qualificabile come controricorso per difetto di notificazione.

Nel merito, il primo motivo dei ricorrenti principali è infondato. Secondo l’orientamento consolidato, l’indicazione del TAEG/ISC non è obbligatoria per il leasing, ma solo per il credito al consumo. L’indice sintetico di costo è un mero indicatore del costo complessivo dell’operazione e non rientra nel novero dei tassi e delle condizioni la cui omissione è sanzionata dalla nullità con sostituzione automatica. Pertanto l’omissione non comporta l’applicazione dell’art. 117, comma 6, T.U.B.

Quanto alla dedotta motivazione apparente, il sindacato di legittimità è circoscritto al c.d. minimo costituzionale: rileva solo la mancanza assoluta di motivi, la motivazione perplessa o il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Nel caso di specie la Corte d’Appello ha espressamente considerato l’omessa indicazione dell’ISC, rigettando l’eccezione di nullità di protezione.

Sul secondo motivo, relativo all’art. 1526 cod. civ., la Corte richiama le Sezioni Unite n. 2061 del 2021 e n. 2143 del 2021: la norma è derogabile e le parti possono predeterminare il danno con clausola penale secondo un assetto diverso, salva la riduzione ad equità. L’art. 1526 è norma sulle restituzioni, la clausola penale è regola sul danno: l’una non esclude l’altra. Correttamente, dunque, è stata esclusa la nullità delle clausole contrattuali che consentivano al concedente di trattenere le rate e di esigere i canoni scaduti e a scadere.

Infine, i motivi sull’omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. sono infondati: il rigetto della domanda di restituzione delle rate costituisce implicita conseguenza della validità delle clausole derogatorie. I ricorsi sono rigettati, con compensazione delle spese tra i ricorrenti e nessuna pronuncia sulle spese per la controricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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