Obbligo di repertorio per la quietanza di surroga del mutuo fondiario (Cass. civ. Sez. 1 n. 22952 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La quietanza di surroga rilasciata separatamente dalla banca originaria mutuante, nell’ambito della portabilità del mutuo, costituisce atto soggetto ad annotamento a repertorio ai sensi dell’art. 62, primo comma, legge notarile, con la conseguente insorgenza dell’obbligo di versamento dei contributi alla Cassa Nazionale del Notariato e al Consiglio Nazionale del Notariato. L’esenzione prevista dall’art. 39, settimo comma, TUB si riferisce esclusivamente alla quietanza di erogazione del mutuo, rilasciata dal mutuatario che riceve il danaro in un tempo successivo alla stipula, e non anche alla quietanza liberatoria rilasciata dalla banca in occasione della surrogazione.
Il Fatto
Un notaio proponeva domanda giudiziale per ottenere la restituzione di contributi versati all’Archivio Distrettuale Notarile e alla Cassa Nazionale del Notariato, relativamente all’autentica delle scritture private contenenti le quietanze di surroga rilasciate dalle banche, originarie erogatrici di mutui fondiari, a seguito del trasferimento dei prestiti presso altri istituti. Il Tribunale di Milano rigettava la domanda e la Corte d’appello di Milano confermava la decisione, escludendo l’applicabilità dell’esenzione repertoriale invocata dall’attore.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati congiuntamente i due motivi di ricorso, li ha dichiarati infondati, richiamando il proprio consolidato orientamento in materia di portabilità dei mutui e di obblighi repertoriali del notaio.
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il sistema normativo di riferimento, evidenziando come il d.m. n. 265/2012 abbia introdotto, in seguito all’abrogazione delle tariffe professionali, l’obbligo di versamento dei contributi parametrati al totale degli onorari repertoriali, ai sensi degli artt. 12 e 20 della legge n. 220/1991.
In punto di diritto, la Suprema Corte ha ribadito che la portabilità dei mutui, disciplinata dall’art. 120-quater TUB, si realizza tramite la surrogazione per volontà del debitore di cui all’art. 1202 cod. civ. Quando l’operazione riguarda un mutuo ipotecario, l’opponibilità ai terzi richiede l’annotazione a margine dell’iscrizione, ai sensi dell’art. 2843 cod. civ., formalità che presuppone una scrittura privata autenticata ex art. 2835 cod. civ. Ne deriva che la quietanza di surroga separatamente rilasciata dalla banca, la c.d. quietanza bilaterale, deve essere messa a repertorio ai sensi dell’art. 62, primo comma, legge notarile.
La Corte ha quindi escluso che il sistema sia derogato dalle disposizioni speciali. L’art. 39, settimo comma, TUB disciplina esclusivamente la quietanza rilasciata dal mutuatario che riceve il danaro in un momento successivo alla stipula, per ragioni connesse all’iscrizione ipotecaria o all’erogazione a tranches. L’art. 120-quater TUB, nel consentire l’annotazione senza formalità, va interpretato nel senso della sola esenzione dalla redazione della nota ex art. 2839 cod. civ., non già quale deroga all’autenticazione della scrittura privata. Infine, l’esenzione temporanea prevista per gli atti di consenso alla surrogazione relativi alla abitazione principale conferma, a contrario, che la quietanza della banca originaria è di per sé gravata dai contributi.
Nota della Redazione
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