Quota annuale albo professioni infermieristiche devoluta al giudice tributario (Cass. civ. Sez. Un. n. 3757 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La quota annuale dovuta per l’iscrizione all’albo delle professioni infermieristiche ha natura di tassa e non di contributo, perché la prestazione è imposta dalla legge, è doverosa e serve a fornire la provvista dei mezzi finanziari necessari al funzionamento dell’ente delegato dall’ordinamento al controllo dell’albo professionale. Le controversie relative alla riscossione di tale quota rientrano nella giurisdizione del giudice tributario, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, come modificato dall’art. 12 della legge n. 448/2001, che ha devoluto alla giurisdizione tributaria tutte le cause aventi ad oggetto tributi di ogni genere. Il principio, già affermato per la quota di iscrizione all’albo degli avvocati, si applica anche all’Ordine delle professioni infermieristiche, in presenza dei medesimi caratteri della prestazione. La qualificazione è confermata dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che individua espressamente la prestazione come tassa annuale, destinata alla copertura delle spese di gestione dell’ente.

Il Fatto

La ricorrente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli un avviso di intimazione di pagamento fondato su diverse cartelle. Per alcune di esse, relative al pagamento della quota annuale dovuta all’Ordine delle professioni infermieristiche, il giudice tributario adito dichiarava con sentenza il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo la natura non tributaria dei crediti e affermando la giurisdizione del giudice ordinario.

Riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Napoli, il giudice adito, rilevata la tempestività della riassunzione e ribadita dalla controparte la spettanza della giurisdizione al giudice tributario, sollevava con ordinanza conflitto negativo di giurisdizione, sospendeva il giudizio di merito e rimetteva gli atti alle Sezioni Unite perché dichiarassero la giurisdizione del giudice tributario.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite muovono dall’indirizzo già espresso con riguardo alla quota annuale di iscrizione all’albo degli avvocati, con il quale era stata affermata la giurisdizione del giudice tributario. Il riferimento al termine “contributo” contenuto nell’art. 14 del d.lgs.lgt. 23 gennaio 1944, n. 382 non è decisivo: la prestazione è qualificata come tassa dall’art. 7 del medesimo decreto, è imposta dalla legge ed è finalizzata a fornire la provvista dei mezzi finanziari necessari al funzionamento dell’ente delegato al controllo dell’albo professionale.

Il Collegio richiama poi il precedente indirizzo riaffermato in tema di incidenza del mancato pagamento del contributo sul diritto al mantenimento dell’efficacia dell’iscrizione all’albo degli avvocati, nonché la pronuncia che specificamente si è occupata della materia. Su questa linea, le Sezioni Unite rilevano che non vi è ragione di discostarsi dall’orientamento anche con riferimento alla quota annuale per l’iscrizione all’albo delle professioni infermieristiche, ove sono individuabili i medesimi caratteri della prestazione.

La conclusione è confermata dall’evoluzione della disciplina di settore, approdata nella legge 11 gennaio 2018, n. 3, di riordino degli Ordini professionali sanitari, tra i quali l’Ordine delle professioni infermieristiche. Nell’individuazione dei compiti del Consiglio direttivo la riforma qualifica espressamente la prestazione come “tassa annuale”, in relazione alla medesima finalità di copertura delle spese di gestione dell’ente.

Ne deriva che, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, come modificato dall’art. 12 della legge n. 448/2001, le controversie relative alla riscossione della quota annuale di iscrizione all’albo professionale sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario. Le Sezioni Unite dichiarano pertanto la giurisdizione del giudice tributario, davanti al quale rimettono le parti, e cassano la sentenza declinatoria resa dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di conflitto negativo di giurisdizione nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva, con rimessione al merito per le fasi precedenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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