Quota B pensione spettacolo: resta il massimale di retribuzione pensionabile (Cass. civ. Sez. I n. 11197 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella determinazione della quota B della pensione spettante ai lavoratori dello spettacolo, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997. Tale limite non è stato abrogato per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182 del 1997. La fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile è coessenziale alla disciplina speciale e non viola l’art. 76 Cost.

Il Fatto

Una lavoratrice dello spettacolo ha chiesto la riliquidazione della pensione diretta per il periodo successivo all’ottobre 2009, sostenendo che il trattamento dovesse essere commisurato alle retribuzioni effettivamente percepite, senza applicazione del massimale pensionabile, con riguardo alle anzianità contributive acquisite dal primo gennaio 1993.

Il giudice di primo grado ha parzialmente accolto la domanda. La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma, ha riconosciuto il diritto alla riliquidazione, escludendo il massimale per la quota B e ritenendo che il d.lgs. n. 182 del 1997 avesse introdotto, per tale quota, una disciplina nuova e autosufficiente. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi della violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 182 del 1997.

La Motivazione della Corte

La questione devoluta investe l’applicabilità, anche alla quota B, del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile fissato dall’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971. L’Istituto assume che il tetto non sia stato espressamente abrogato e che sia compatibile con il sistema di liquidazione delineato dal d.lgs. n. 182 del 1997.

Il Collegio ritiene il ricorso fondato e richiama l’orientamento consolidato secondo cui il limite non è stato abrogato per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182 del 1997. In difetto di abrogazione espressa e di un rapporto di incompatibilità tra la disciplina previgente e quella posteriore, la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile contribuisce a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale ed è coessenziale alla disciplina speciale, collocandosi in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati.

La Corte ribadisce che tale conclusione è stata raggiunta sulla scorta dell’interpretazione letterale e sistematica della normativa e dell’analisi della sua evoluzione diacronica. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 76 Cost., la disciplina della legge n. 335 del 1995 indica la via di un’armonizzazione che salvaguardi le normative speciali motivate da effettive peculiarità professionali e lavorative, sicché nessuna violazione della legge delega si manifesta nel mantenimento del massimale.

Nessun argomento contrario idoneo a indurre a rimeditare l’orientamento è stato addotto in questa sede. La sentenza d’appello non si è attenuta ai principi indicati, là dove ha affermato che la quota B non è più assoggettata al tetto. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Roma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *