Nullità degli accordi integrativi e limiti dell’articolo 2126 nel pubblico impiego (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24887 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato, la contrattazione collettiva integrativa non può riconoscere trattamenti economici ulteriori rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale, dovendosi svolgere nelle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti da quest’ultimo. Ne consegue la nullità delle clausole dei contratti integrativi che attribuiscano un trattamento di miglior favore, per violazione dell’art. 1419, comma 2, cod. civ., nonché degli accordi stipulati senza l’obbligatorio controllo preventivo di compatibilità economico-finanziaria da parte dell’organo di revisione o dell’organo analogo previsto dall’ordinamento. In tale quadro, l’art. 2126 cod. civ. non può essere invocato per legittimare l’attribuzione di emolumenti accessori difformi dalla contrattazione collettiva, dovendosi escludere un diritto quesito del dipendente a percepire somme erogate in contrasto con le regole legali e collettive sul trattamento economico.
Il Fatto
Un lavoratore, assunto da un’IPAB con contratto individuale che richiamava espressamente il CCNL del comparto Regioni-Autonomie locali, otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi relativi ad attività svolte nell’ambito di “progetti obiettivo” dal 2012 al 2016. L’ente proponeva opposizione, deducendo l’insussistenza del credito e la nullità degli accordi integrativi per violazione degli artt. 40 e 40-bis del d.lgs. n. 165/2001, non essendo stati sottoposti al controllo preventivo di compatibilità finanziaria.
Il Tribunale rigettava l’opposizione, ma la Corte d’appello, accogliendo il gravame dell’ente, revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo dirimente la nullità della contrattazione integrativa per l’omesso controllo preventivo. Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibili i primi tre motivi, tutti incentrati sulla contestata natura pubblica dell’IPAB. La sentenza impugnata non si fonda su un giudizio astratto circa la natura giuridica dell’ente, ma sul dato documentale dell’applicazione al rapporto del CCNL del comparto Regioni-Autonomie locali, espressamente richiamato nel contratto individuale, e sull’inclusione, nell’art. 1 del medesimo CCNL, delle IPAB a prevalente attività assistenziale. Il ricorrente non si confronta con questa ratio decidendi autonoma e assorbente, né contesta la riferibilità del contratto collettivo al proprio rapporto o l’accertamento di fatto relativo all’esercizio di prevalente attività assistenziale. I motivi tendono, inoltre, a ottenere una diversa ricostruzione del quadro fattuale e ordinamentale dell’ente, operazione di merito non consentita in sede di legittimità.
Il quarto motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. La Corte ribadisce che la clausola del CCNL impone il controllo preventivo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata da parte dell’organo di revisione o dell’organo analogo, e che lo statuto dell’Opera Pia contemplava espressamente il collegio dei revisori, rendendo il visto del ragioniere non idoneo a sostituire il controllo demandato a tale organo. La pronuncia richiama il principio secondo cui il trattamento economico del dipendente pubblico non può trovare titolo in fonti difformi dalla legge e dalla contrattazione collettiva (Cass. n. 6715 del 2021 e Cass. n. 21316 del 2022), precisando che l’invalidità discende già dall’omessa attivazione del controllo preventivo, quale condizione di legittimazione alla stipulazione dell’accordo integrativo.
Il quinto motivo, con cui si invoca l’art. 2126 cod. civ. per ottenere comunque la retribuzione per l’attività prestata, è infondato. La norma tutela il lavoratore per il periodo di esecuzione di un rapporto invalido, ma non può legittimare l’attribuzione di emolumenti che l’ordinamento subordina, nel pubblico impiego contrattualizzato, all’osservanza di norme imperative e dei vincoli della contrattazione collettiva. La Corte richiama la giurisprudenza più recente (Cass. Sez. Lav., ord. n. 8134 del 2025) secondo cui non è configurabile un diritto quesito del dipendente a continuare a percepire somme erogate in contrasto con la disciplina collettiva, principio che vale anche per le retribuzioni spettanti ex art. 2126 cod. civ. e per il T.F.R. Nel caso di specie il rapporto fondamentale non è in contestazione: difetta il titolo attributivo degli emolumenti aggiuntivi, sicché la declaratoria di nullità degli accordi decentrati si sottrae alle censure e il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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