Coefficiente del 2,44% per la quota retributiva mista dei militari (Corte dei Conti Sez. I App. n. 217 del 01.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un’anzianità superiore a venti anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a diciotto anni, non va calcolata con l’aliquota fissa del 44% di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. Essa va determinata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati a quella data, applicando il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile. Il beneficio dell’aliquota del 44% non opera in forma generalizzata, ma è commisurato ai diciotto anni, quale limite massimo della quota retributiva. L’unitarietà del regime impone di applicare il medesimo coefficiente annuo a tutti i militari liquidati con il sistema misto, indipendentemente dall’anzianità raggiunta al 31 dicembre 1995.

Il Fatto

Un militare dell’Arma dei Carabinieri, collocato in pensione con un’anzianità complessiva superiore ai venti anni, aveva ottenuto dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con l’aliquota di rendimento del 44%, in luogo di quella meno favorevole applicata dall’ente previdenziale.

L’INPS ha proposto appello, sostenendo che l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 trovi applicazione solo per i soggetti cessati con anzianità compresa tra i quindici e i venti anni e invocando la sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM. Nel corso del giudizio è intervenuto il decesso dell’interessato, con interruzione del processo e riassunzione nei confronti delle eredi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio ha rilevato la ritualità della notifica del ricorso in riassunzione e dell’ordinanza che aveva disposto il rinnovo, dichiarando la contumacia delle parti appellate. Ha inoltre confermato l’ammissibilità dell’appello, poiché nei giudizi pensionistici l’impugnazione è consentita per soli motivi di diritto ai sensi dell’art. 170 c.g.c., e la doglianza dell’Istituto si sostanziava in asseriti errori di diritto.

Nel merito, la Corte ha ricostruito il quadro normativo delineato dalla legge n. 335/1995, che individua tre sistemi di calcolo: contributivo per i nuovi assunti dal 1° gennaio 1996, interamente retributivo per chi al 31 dicembre 1995 aveva maturato diciotto anni, e sistema misto per chi a quella data aveva un’anzianità inferiore. Ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM, secondo cui la quota retributiva del personale militare cessato con oltre venti anni di servizio e con anzianità tra i quindici e i diciotto anni al 31 dicembre 1995 non va calcolata invariabilmente con l’aliquota del 44%, ma commisurata ai diciotto anni, con un coefficiente del 2,44% per ogni anno utile.

Ha poi richiamato la successiva decisione delle Sezioni Riunite n. 12/2021/QM, che ha esteso il medesimo criterio anche ai militari con anzianità inferiore ai quindici anni al 31 dicembre 1995, affermando che l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 deve essere letto alla luce dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, che aggancia la quota retributiva all’anzianità maturata a quella data, qualunque essa sia. Ne deriva l’unitarietà del regime applicabile a tutti i militari liquidati con il sistema misto.

Il Collegio ha quindi respinto l’eccezione di violazione del divieto di nova in appello. L’originario ricorso era finalizzato alla riliquidazione del trattamento pensionistico, nel cui ambito si colloca il richiamo alla giurisprudenza nomofilattica. Ha pertanto accolto parzialmente l’appello, confermando la sentenza impugnata nei limiti dell’applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile al 31 dicembre 1995, con i relativi arretrati e accessori e con liquidazione degli importi alle eredi. Le spese di difesa sono state compensate per il sopravvenuto intervento nomofilattico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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