Quota vitalizia passiva e legittimità della trattenuta sulla pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 81 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La trasformazione del debito residuo per ricongiunzione in quota vitalizia passiva, ai sensi dell’art. 4, comma 4, legge n. 299 del 1980, presuppone l’accettazione dell’interessato e incontra il solo limite che la quota stessa non ecceda la metà del beneficio derivante dal trattamento pensionistico della ricongiunzione. Una volta cristallizzatosi il provvedimento di ricongiunzione onerosa con l’adesione del pensionato alle modalità di recupero proposte dall’amministrazione, la trattenuta mensile “vita natural durante” è legittima anche quando l’importo complessivamente versato superi l’originario debito contributivo. Il versamento di somme eccedenti l’onere iniziale non integra indebito oggettivo né ingiustificato arricchimento, ma costituisce effetto dell’alea strutturalmente connessa al meccanismo della rendita vitalizia. La previa istanza amministrativa e il successivo rigetto soddisfano la condizione di ammissibilità di cui all’art. 153 c.g.c., mentre l’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 non opera nei giudizi pensionistici davanti al giudice contabile.
Il Fatto
La ricorrente percepisce una pensione CPDEL dal 29 agosto 1981, comprensiva di dodici anni e sei mesi ammessi a ricongiunzione ai sensi della legge n. 29 del 1979 e di quattro anni ammessi a riscatto. Il Ministero del tesoro, gestore all’epoca della Cassa, con lettera del 13 settembre 1985 comunicò che il contributo complessivo dovuto ammontava a lire 14.556.718, recuperabile mediante una trattenuta di un quinto della pensione e successive trattenute annue di lire 1.058.710, da corrispondersi “vita natural durante”.
La ricorrente aderì a tali modalità con lettera del 31 ottobre 1985 e il trattamento pensionistico fu liquidato con decreto del 30 dicembre 1985, che prevedeva espressamente la quota vitalizia annua. Ritenendo illegittima la perdurante trattenuta, avendo già versato un importo vicino al triplo del debito originario, la pensionata ha chiesto la cessazione della trattenuta e la restituzione di quanto indebitamente corrisposto.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il giudice contabile ha respinto le eccezioni di inammissibilità dell’INPS. Quanto all’art. 153 c.g.c., la ricorrente aveva presentato una prima domanda di cessazione della trattenuta nel 2009, seguita dal rigetto dell’amministrazione e da successivi scambi nel 2021: la condizione di ammissibilità risulta dunque soddisfatta, sussistendo sia la previa istanza sia un provvedimento di diniego. L’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, per consolidata giurisprudenza contabile, non trova applicazione nei giudizi pensionistici davanti alla Corte dei conti.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il quadro normativo di riferimento. L’art. 2 della legge n. 29 del 1979 disciplina gli oneri della ricongiunzione e le relative modalità di pagamento rateale. L’art. 4, comma 4, legge n. 299 del 1980 consente che il debito residuo sia trasformato, previa accettazione dell’interessato, in quota vitalizia passiva, il cui importo non può eccedere la metà del beneficio derivante dal trattamento pensionistico della ricongiunzione.
Il giudice ha verificato tale limite sulla base della relazione attuariale depositata dall’INPS il 1° aprile 2025: il beneficio annuo imputabile ai periodi ricongiunti è pari a lire 2.409.867,25, mentre la quota vitalizia annua ammonta a lire 1.058.710. La quota non eccede la metà del beneficio, con conseguente superamento dell’eccezione difensiva sul punto.
Quanto alla legittimità della perdurante trattenuta, la Corte ha richiamato la giurisprudenza contabile secondo cui la ricongiunzione costituisce un vero e proprio procedimento amministrativo, disciplinato dai principi della legge n. 241/1990, che richiede l’accettazione del provvedimento da parte dell’interessato, desumibile anche per facta concludentia dal versamento delle somme. Nel caso concreto, la comunicazione del 1985 indicava inequivocabilmente il carattere vitalizio della trattenuta e la ricorrente vi aderì senza margini di trattativa, non potendo modificare le modalità di rateizzazione. Non è configurabile alcun errore viziante la volontà.
Il giudice ha inoltre osservato che il sistema recuperatorio è stato riformato dall’art. 10 della legge n. 274 del 1991, ma solo per i provvedimenti successivi all’entrata in vigore della nuova disciplina, restando pienamente applicabile al caso di specie la normativa previgente. La Corte costituzionale n. 24 del 1994 ha riconosciuto che la disciplina del 1938 garantiva al pensionato una più favorevole forma di adempimento mediante la quota vitalizia. Il ricorso è stato pertanto rigettato, non essendo configurabili né l’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. né l’ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., poiché le somme sono legittimamente trattenute. Le spese sono state compensate stante l’assoluta novità della questione.
Nota della Redazione
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