Automaticità prestazioni non si applica ai collaboratori gestione separata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7019 del 16.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all’art. 2116, comma 1, cod. civ. non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata. Ai sensi dell’art. 2 della legge n. 335 del 1995 essi sono personalmente obbligati alla contribuzione. La ripartizione dei contributi posta a carico del committente nella misura dei due terzi dall’art. 1 del d.m. n. 281 del 1996 costituisce mera delegazione legale di pagamento, diretta a semplificare la riscossione, che non immuta i soggetti passivi dell’obbligazione contributiva. In caso di omesso versamento, il collaboratore può assumere in proprio il debito, agire per il risarcimento del danno ex art. 2116, comma 2, cod. civ. o esercitare l’azione di cui all’art. 13 della legge n. 1338 del 1962.
Il Fatto
Un lavoratore, collaboratore a progetto iscritto alla gestione previdenziale speciale, agiva per ottenere la regolarizzazione contributiva per l’attività svolta. Il Trib. Roma accertava il diritto e la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione, ritenendo che l’obbligo di versamento gravasse solo sul committente anche per la quota del lavoratore autonomo e che, in caso di inadempimento, il lavoratore potesse beneficiare del principio di automaticità delle prestazioni ex art. 2116 cod. civ., con espresso recepimento legislativo nell’art. 13 del d.lgs. n. 80 del 2015.
L’INPS proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 2 della legge n. 335 del 1995 e dell’art. 2116 cod. civ. Il lavoratore resisteva con controricorso, sollevando questione di legittimità costituzionale.
La Motivazione della Corte
Il motivo di ricorso è fondato. La Suprema Corte richiama il proprio consolidato orientamento, espresso da Sez. L n. 11430 del 30.04.2021, secondo cui il principio di automaticità di cui all’art. 2116, comma 1, cod. civ. non opera per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata, poiché l’art. 2 della legge n. 335 del 1995 li rende personalmente obbligati alla contribuzione.
È irrilevante che l’art. 1 del d.m. n. 281 del 1996 ponga anche a carico dei committenti, nella misura dei due terzi, l’obbligo di versamento. Si tratta, precisa la Corte, di una sola forma di delegazione legale di pagamento, diretta a semplificare la riscossione, che non muta i soggetti passivi dell’obbligazione contributiva. Il collaboratore, di fronte all’omesso pagamento, ha la facoltà di dichiarare all’INPS di assumere in proprio il debito relativo alla parte accollata al committente, salvo rivalersi per i danni, oppure di agire per il risarcimento ex art. 2116, comma 2, cod. civ., o ancora di esperire l’azione di cui all’art. 13 della legge n. 1338 del 1962.
Al medesimo principio dà continuità Sez. L n. 30474 del 26.11.2024, relativa alla DIS-COLL di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 22 del 2015, che ribadisce l’inapplicabilità dell’automaticità ai collaboratori iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
Poiché tale pronuncia esamina e disattende le censure di irragionevolezza, la questione di legittimità costituzionale sollevata nel controricorso è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, non attenendosi ai principi esposti, va cassata. Non occorrono ulteriori accertamenti di fatto: la causa è decisa nel merito con il rigetto della domanda introduttiva, che nel principio di automaticità rinviene il suo fondamento. Le spese dell’intero processo sono compensate.
Nota della Redazione
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