Quote inesigibili sotto soglia: nessun accertamento contabile sull’agente della riscossione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 49 del 30.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le quote inesigibili di valore inferiore o pari a 300 euro sono sottratte, per espressa previsione legislativa, al controllo sul discarico di cui agli artt. 19 e 20 d.lgs. n. 112/1999, con la conseguenza che il giudice contabile non può accertare l’inadempimento dell’agente della riscossione che abbia lasciato prescrivere il credito. Il difetto di un simile accertamento preclude l’esame nel merito della pretesa dell’ente impositore, che va dichiarata inammissibile. La domanda di risarcimento del danno all’immagine è, inoltre, estranea al rapporto di dare-avere tra ente creditore e concessionario e resta azionabile, ai sensi dell’art. 51, comma 7, c.g.c., solo nell’ambito del giudizio di responsabilità amministrativa, a fronte di condanna penale irrevocabile.

Il Fatto

L’azienda di trasporto pubblico locale del Comune di Napoli aveva contestato a un utente la percorrenza senza titolo di viaggio, irrogando la relativa sanzione amministrativa pecuniaria. Divenuto definitivo l’accertamento per mancato pagamento in misura ridotta, l’azienda notificava l’ordinanza ingiunzione e iscriveva a ruolo la somma, maggiorata ai sensi dell’art. 27 legge n. 689/1981, trasmettendo la minuta al concessionario per la riscossione, poi succeduto dall’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Il concessionario non notificava alcuna cartella né atti interruttivi, cosicché il credito si prescriveva: l’utente otteneva dal Giudice di pace l’annullamento della cartella con sentenza passata in giudicato. L’azienda conveniva allora l’agente della riscossione davanti al giudice ordinario per l’inadempimento contrattuale e il ristoro del danno patrimoniale e di immagine. Declinata la giurisdizione in favore della Corte dei conti, la causa è stata riassunta davanti alla Sezione giurisdizionale regionale per la Campania.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma anzitutto, ex officio, la propria giurisdizione. L’art. 103, comma 2, Cost. attribuisce alla Corte dei conti le controversie in materia di contabilità pubblica, tra cui quelle sulla corretta gestione del pubblico denaro da parte degli agenti contabili. In difetto di limitazioni legislative, rientrano in tale previsione anche i giudizi tra ente impositore e concessionario, orientati alla verifica dei reciproci rapporti di dare-avere.

Respinta l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, il Collegio qualifica la pretesa non in senso risarcitorio, ma come azione dichiarativa di accertamento contabile dei rapporti di dare-avere, ammissibile ai sensi dell’art. 172, lett. d, c.g.c. nei confronti dell’agente della riscossione.

Il passaggio decisivo riguarda l’art. 1, comma 688, legge n. 190/2014: le quote inesigibili di valore inferiore o pari a 300 euro non sono assoggettate al controllo di cui all’art. 19 d.lgs. n. 112/1999. Poiché il credito in esame è inferiore alla soglia, esso risulta sottratto per legge alla procedura di verifica. Il legislatore ha così espresso disinteresse per il mancato recupero, ancorché imputabile al concessionario, di crediti di minimo importo: nel caso di specie la prescrizione è ascrivibile all’inerzia dell’agente, ma ciò non consente l’accertamento del colpevole inadempimento, presupposto indefettibile per l’esame del merito.

In ogni caso, la domanda risarcitoria sarebbe infondata per effetto dell’annullamento dei debiti fino a 1.000 euro disposto dall’art. 4 d.l. n. 119/2018, che esclude il giudizio di responsabilità amministrativa e contabile fuori dai casi di dolo.

Quanto al danno all’immagine, la Corte lo ritiene inammissibile: il ristoro è riconosciuto dall’art. 51, comma 7, c.g.c. solo nell’ambito del giudizio di responsabilità amministrativa, promosso dal procuratore regionale in presenza di condanna penale irrevocabile, circostanze insussistenti nella vicenda. Ne deriva la declaratoria di inammissibilità di entrambe le domande, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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