Quote latte, improcedibili i ricorsi sull’autotutela dopo il DL 69/2023 (TAR Lombardia n. 996 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenienza normativa costituita dagli art. 10-bis e 10-ter del DL 13 giugno 2023 n. 69 individua l’unica sede amministrativa nella quale i produttori lattieri possono ottenere il ricalcolo del prelievo supplementare applicato in contrasto con il diritto dell’Unione. Tale disciplina assorbe, in via interpretativa, sia l’autotutela di diritto interno sia il risarcimento del danno elaborato dalla giurisprudenza europea come punto di equilibrio rispetto alla stabilità dei rapporti giuridici definiti. Ne consegue che i ricorsi volti ad accertare l’obbligo di AGEA di annullare in autotutela gli atti di imputazione e di riscossione, quando il debito sia divenuto definitivo per giudicato o per inoppugnabilità, sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Nessun giudizio pendente o di nuova instaurazione può anticipare l’esito delle nuove procedure amministrative.
Il Fatto
Un’azienda agricola ricorreva per l’annullamento del diniego opposto da AGEA all’istanza di autotutela presentata nel novembre 2021, con la quale chiedeva il ricalcolo del prelievo supplementare per otto annate lattiere comprese tra il 1996/1997 e il 2008/2009. Il diniego era stato notificato dopo la ricezione di un’intimazione di pagamento emessa per la riscossione.
Secondo la ricorrente, l’Amministrazione sarebbe stata tenuta a provvedere sull’istanza, adeguando i propri atti alle sentenze della Corte di Giustizia che avevano censurato i criteri nazionali di calcolo. Nel giudizio si costituiva AGEA, depositando relazione e documentazione. La causa era trattenuta in decisione all’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio opera una distinzione per ciascuna annata, muovendo dai provvedimenti giurisdizionali che hanno avuto ad oggetto gli atti presupposti al diniego impugnato. Per alcune campagne la sopravvenienza di pronunce di annullamento, o di ricalcoli già disposti in esecuzione di sentenze, ha determinato il venir meno dell’interesse al ricorso introduttivo.
La questione centrale riguarda le annate per le quali il debito è definitivo. Il contrasto con il diritto dell’Unione comporta l’obbligo del giudice nazionale di disapplicare le norme interne, anche d’ufficio, e l’effetto conformativo vincola le autorità amministrative a ricalcolare i debiti. Tuttavia, osserva il Tribunale, l’obbligo incontra il limite delle situazioni definite con sentenza passata in giudicato, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività; il punto di equilibrio è individuato dalla Corte di Giustizia nel risarcimento del danno.
Richiamando la giurisprudenza prevalente del Consiglio di Stato in materia di quote latte, il Collegio ricorda che la violazione del diritto dell’Unione è qualificata come mera annullabilità, con la conseguenza che il vizio può essere fatto valere solo nei termini di impugnazione. Resta fermo il potere-dovere di autotutela dell’Amministrazione, che rende il credito al tempo stesso stabile e instabile.
Questa incertezza non può essere risolta in sede giudiziaria con un’azione che accerti l’obbligo di autotutela inteso come nuovo calcolo del debito: si chiederebbe al giudice di disapplicare il giudicato o le preclusioni processuali interne, in assenza di un obbligo in tal senso nel diritto dell’Unione. Il Tribunale individua allora negli art. 10-bis e 10-ter del DL 69/2023 la sede amministrativa che sostituisce sia i precedenti ricalcoli sia le norme tributarie sulla correzione delle cartelle.
Poiché nessun giudizio può anticipare l’esito di tali procedure, il ricorso è dichiarato improcedibile per le annate 2000/2001, 2002/2003, 2003/2004 e 2005/2006. Per le annate 1996/1997, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, l’annullamento degli atti presupposti determina l’illegittimità derivata del diniego: il ricorso è accolto ai fini del ricalcolo. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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